Sentenza nº 292 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2001

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione25 Luglio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 292

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento notificati il 13 ottobre 2000, depositati in cancelleria il 26 successivo, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti della Corte dei conti sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento n. 127/2000 e n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000, con i quali é stato prescritto all’agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all’agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni degli anni 1996, 1997 e 1998, ed iscritti ai nn. 49 e 50 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avvocato Fabio Roversi Monaco per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con due ricorsi, di analogo contenuto, entrambi notificati il 13 ottobre 2000 e depositati nella cancelleria della Corte il successivo 26 ottobre, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a paralleli decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento (decreto n. 127/2000 e decreto n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000), che – su richiesta del Procuratore regionale – hanno fissato all’agente contabile, rispettivamente, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale (la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) un termine entro il quale depositare i conti giudiziali relativi alle gestioni per gli anni 1996-1998, così instaurando il giudizio di conto ai sensi dell’art. 45 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Regione e la Provincia autonoma chiedono dichiararsi che non spetta alla Corte dei conti richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei conti giudiziali del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione per gli anni 1996-1998, instando per il conseguente annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei decreti impugnati.

    Nel descrivere la vicenda che ha dato luogo al sorgere del conflitto, le ricorrenti premettono che da anni non venivano richiesti ai consigli regionale e provinciale i conti concernenti le relative gestioni e che quindi gli atti impugnati sarebbero innovativi rispetto al diritto e alla prassi fino ad allora seguiti dalla Corte dei conti.

    A sostegno dell’ammissibilità del conflitto, nei ricorsi si richiama l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui é idoneo a produrre un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni qualsiasi atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, purchè sia dotato di efficacia o rilevanza esterna e sia diretto in modo chiaro ed inequivoco ad esprimere la pretesa di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa determinare un’invasione attuale della sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale della possibilità di esercizio della medesima. E la lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta offenderebbe anche l’autonomia dell’ente medesimo, facendo così insorgere per esso l’interesse a tutelare con il conflitto le proprie attribuzioni.

    Nella specie si sostiene che i decreti impugnati avrebbero travalicato i confini assegnati dall’ordinamento alla giurisdizione della Corte dei conti. In particolare l’iniziativa assunta dal Procuratore regionale della Corte dei conti, confermata dalla sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, darebbe luogo ad un errore sui confini stessi della giurisdizione spettante alla Corte dei conti nei confronti dei consigli regionale e provinciale, e non sul concreto esercizio di essa, e realizzerebbe un tipo di comportamento lesivo degli artt. 5, 116, 122, quarto comma, della Costituzione e degli artt. 4, 28, 31, primo comma, (nonchè, per quanto riguarda la Provincia, 8, 9 e 49), 83 e 84 dello statuto speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione anche a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. Sarebbero altresì violati l’art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e l’art. 39 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

    La tesi dalla quale muovono le ricorrenti é che il giudizio di conto non sarebbe circoscritto al controllo della regolarità dei conti del tesoriere e al profilo esecutivo della gestione, ma investirebbe la gestione, comprensiva degli atti di indirizzo, di programmazione, di impegno politico-amministrativo e finanziario; e sarebbe rivolto a verificare il positivo perseguimento degli obiettivi posti dalle norme dell’agire amministrativo, l’efficacia dell’azione amministrativa, l’economicità dei risultati conseguiti nel rapporto costi-ricavi-benefici, la stessa efficienza delle strutture e delle procedure dell’amministrazione. Come tale, il...

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