SENTENZA Nº 201500939 di TAR Veneto, 06-05-2015

Presiding JudgeAMOROSO BRUNO
Judgement Number201500939
Date06 Maggio 2015
Published date21 Agosto 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Italia)
N. 00915/2014 REG.RIC.

N. 00939/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00915/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2014, proposto da:
Gruppo Consiliare “Liga Veneta - Lega Nord – Padania”, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Munari, con domicilio eletto presso Alberto Munari in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Corte dei Conti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Regione Veneto;

nei confronti di

Consiglio Regionale della Regione Veneto;

per l'annullamento

della deliberazione n. 269/2014/FGR del 9 - 11.4.2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto ivi compresa la deliberazione 190/2014/FGR del 12.3.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corte dei Conti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso spedito per la notificazione il 9 giugno 2014, il Gruppo consiliare del Consiglio della Regione Veneto “Liga Veneta - Lega Nord – Padania” ha impugnato le deliberazioni n. 269/2014/FRG dell’11.04.2014, e n. 190/2014/FRG del 12.03.2014 con le quali la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha esercitato il controllo, ai sensi dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. 174 del 2012, sul rendiconto del Gruppo per l’anno 2013, nonché la delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio della Regione Veneto, n. 34 del 2014, nella parte in cui ha disposto che «ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. 56/1984, il versamento dei contributi spettanti ai gruppi consiliari è stato automaticamente sospeso fino alla regolarizzazione del rendiconto» ed ha al contempo incaricato «il dirigente capo del Servizio Affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r.28/2013, secondo le modalità in premessa definite, da sottoporre alla approvazione dell’Ufficio di presidenza in esito alla definitività delle pronunce in ordine alle predette istanze di sospensiva».

2. I motivi di impugnazione avverso i suddetti atti sono così sintetizzabili:

I. violazione dell’art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012 e violazione del principio di leale collaborazione, poiché la Sezione di controllo della Corte dei conti avrebbe rilevato, con il proprio provvedimento finale, n. 269/2014/FRG dell’11.04.2014, rispetto al rendiconto del Gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord – Padania, l’esistenza di una serie di irregolarità che non sarebbero state né indicate nella precedente deliberazione n. 190/2014/FRG del 12.03.2014 né in ogni caso evincibili sulla base delle “richieste di chiarimenti” in essa contenute, sebbene dichiaratamente assunta ai sensi dell’art. 1, comma 11, primo periodo, del d.1. n. 174 del 2012;

II. violazione dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del d.l. n. 174 del 2012; incompetenza ed eccesso di potere per sviamento della causa, poiché la Sezione di controllo della Corte dei conti avrebbe «esorbitato dai confini e dalle finalità del controllo affidatole dal legislatore statale» giudicando l’impiego in concreto fatto dai Gruppi consiliari, anziché non limitarsi a verificare se i rendiconti dessero “prova dell’effettivo impiego” dei contributi ricevuti.

III. violazione dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del d.l. n. 174 del 2012; dell’Allegato A, D.P.C.M. 21.12.2012, incompetenza assoluta, eccesso di potere per sviamento della causa, poiché la Sezione di controllo della Corte dei conti avrebbe considerato regolari alcune tipologie di spesa (cfr. parte generale della motivazione della delibera n. 269/2014/FRG) al ricorrere di specifiche condizioni contrattuali o documentali non contemplate nelle linee guida dettate dalla Conferenza permanente tra Stato e Regioni e recepite nel d.P.C.m. 21.12.2012, e ciò con particolare riguardo alle indicazioni di cui ai punti della delibera n. 269/2014/FRG C.3.1 [recte: C.4.1.] (spese per il personale)”; C.3.2 [recte: C.4.2.] (spese di missione e di trasferta); C.3.3 [recte: C.4.3.] (spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici o altre spese di comunicazione); C.3.4 [recte...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT