DECRETO 1 marzo 2000, n. 127 - Regolamento concernente le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Coming into Force04 Giugno 2000
Enactment Date01 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/05/20/000G0176/ORIGINAL
Published date20 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.116 del 20-05-2000
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";

Visto l'articolo 10, comma 5, della citata legge, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di stabilire le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale destinati ai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di svolgimento dei predetti corsi di formazione professionale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Viste la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' tutte le relative modifiche e norme di attuazione;

Sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale, individuate nell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (U.N.A.S.C.A.) e nella Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia (CONFEDERTAAI).

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio atti n. 639 del 13 aprile 1999);

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanaza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1046 del 29 febbraio 2000); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1

  1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  2. I corsi di cui al comma precedente sono posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti all'uopo delegati, sulla base dei principi vigenti in materia di formazione professionale e tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi.

  4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalita' di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.

Art 2.
  1. Ai corsi di...

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