n. 39 SENTENZA 26 febbraio - 6 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15 febbraio 2013 e rispettivamente iscritti ai nn. 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 febbraio (reg. ric. n. 17 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimita' costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. 1.1.- Tra le norme impugnate rientrano gli artt. 1, commi da 1 a 7 e da 9 a 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis, censurati dalla Regione ricorrente per violazione degli artt. 3, 24, 113, 116, 117, 118, 119, 127 e 134 della Costituzione, degli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 12, 13, 16, 18, 21, da 48 a 57, 41, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonche' per contrasto con l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e con l'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011). Premette la Regione ricorrente che specifiche norme statutarie e di attuazione dello statuto le attribuiscono autonomia organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto di autonomia) e competenza in materia di enti locali e di finanza locale (art. 4, numero 1-bis, dello statuto di autonomia e art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997), nonche' di controlli sull'amministrazione regionale (Titolo V dello statuto) e di rapporti tra Stato e Regione (Titolo VII dello statuto). Ne conseguirebbe che, essendo la materia dei controlli statali sulle amministrazioni regionali e locali riconducibile ai suddetti titoli competenziali statutari, la disciplina dei suddetti controlli non puo' che rientrare nella competenza delle norme di attuazione dello statuto, con particolare riferimento all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti). Osserva la difesa regionale che l'impugnato d.l. n. 174 del 2012 detta disposizioni «in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali», con riguardo al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, gia' disciplinato, in via generale, dall'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), che limita il controllo della gestione nei confronti delle amministrazioni regionali alla verifica del «perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma», e dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che consente alle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio delle loro competenze, di adottare particolari discipline in materia, nel rispetto delle finalita' di coordinamento della finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e ferma restando la disciplina sui controlli sulla gestione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia illustra quindi la disciplina dettata dalle norme impugnate, soffermandosi sulla relazione semestrale della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2), sul controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, ampliato anche alle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla Regione (art. 1, commi 3 e 4), sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione (art. 1, comma 5), sulla relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti (art. 1, comma 6), sugli effetti dei controlli introdotti (art. 1, comma 7), sui controlli sui gruppi dei consigli regionali (art. 1, commi 9 e da 10 a 12), sulla specifica clausola di salvaguardia riferita alle disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 (art. 1, comma 16), sulla rinnovata disciplina sui controlli esterni sugli enti locali (art. 3, comma 1, lettera e), sull'estensione degli strumenti di controllo della gestione, nonche' di analisi e revisione della spesa pubblica degli enti locali (art. 6), nonche' sulla clausola di salvaguardia "generale" dell'art. 11-bis, il quale stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». 1.2.- Osserva la difesa regionale che dalla legislazione in materia di controlli sugli enti locali - richiamando esplicitamente l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1982, n. 51, e l'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 - conseguirebbe che il controllo di gestione della Corte dei conti sarebbe articolabile in controllo sulla gestione finanziaria e controllo sulla gestione amministrativa, essendo pero' le Regioni soggette soltanto al secondo, ed essendo la materia, per gli enti dotati di autonomia particolare, riservata agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. 1.2.1. - Al riguardo, la ricorrente richiama la sentenza n. 29 del 1995, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme che estendono il controllo di gestione della Corte dei conti anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, qualificando la Corte dei conti come «organo posto al servizio dello Stato-comunita'», dovendosi interpretare il controllo di gestione come «compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate» (punto 9.2. del Considerato in diritto) che dovrebbe svolgersi esclusivamente sulla base delle leggi regionali. Rileva inoltre la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 ha allargato il controllo di gestione sulle Regioni a statuto ordinario alla verifica del «rispetto degli equilibri di bilancio», escludendo comunque, sia in virtu' del riferimento espresso alle Regioni a statuto speciale (che, nell'esercizio della loro competenza, possono adottare particolari discipline inerenti a tale tipologia di controlli), sia in virtu' di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge n. 131 del 2003 (secondo cui: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), che la disposizione richiamata possa applicarsi agli enti dotati di autonomia particolare (sentenza di questa Corte n. 236 del 2004). Ad avviso della ricorrente, la materia dei controlli della Corte dei conti sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome sarebbe quindi espressamente riservata alle norme di attuazione degli statuti speciali, secondo quanto, tra l'altro, desumibile dall'apposita clausola di salvaguardia prevista dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della...

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