Sentenza nº 101 da Constitutional Court (Italy), 30 Marzo 1999

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione30 Marzo 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 101

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 376, primo comma, del codice penale, in relazione all’art. 378 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1998 dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento penale a carico di Rita Vergnano, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. — La Corte d’appello di Torino solleva, con ordinanza del 6 febbraio 1998, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 376, primo comma, cod. pen. (Ritrattazione), nella parte in cui non stabilisce che la speciale causa di non punibilità ivi prevista valga anche in relazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che sia integrato da false o reticenti dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, allorchè questa proceda al compimento dell’atto su delega del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 370, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen..

    Ad avviso del giudice a quo, l’impossibilità di applicare la norma sulla ritrattazione al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false informazioni alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, determina una irragionevole disparità di trattamento di casi analoghi e assimilabili.

    Il rimettente muove dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che da un lato individua appunto nella fattispecie del favoreggiamento personale quella cui riferire la condotta del falso dichiarativo alla polizia giudiziaria, e che dall’altro esclude, per il principio di stretta legalità, che la stessa condotta possa essere inquadrata nel titolo di reato di cui all’art. 371-bis cod. pen. (False informazioni al pubblico ministero), anche quando la polizia giudiziaria operi su specifica delega del pubblico ministero.

    Poste tali premesse, ed essendo consentita in un caso (art. 371-bis) e nell’altro invece esclusa (art. 378) la possibilità per il falso dichiarante di giovarsi degli effetti sostanziali della ritrattazione, la differenziazione di disciplina che ne risulta appare al rimettente irrazionale, alla luce sia dell’identità dei beni giuridici coinvolti nei due casi, sia della stessa collocazione "cronologica" delle dichiarazioni poi ritrattate, in entrambi i casi inserite nella fase, procedimentale e non processuale, delle indagini preliminari.

    La Corte d’appello ricorda che nel passaggio dal testo del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, alla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, il legislatore ha eliminato, dalla fattispecie dell’art. 371-bis cod. pen. quale introdotta appunto dal decreto-legge, il riferimento alle false...

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