Ordinanza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2001
Relatore | Guido Neppi Modona |
Data di Resoluzione | 23 Gennaio 2001 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.22
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 378 del codice penale in relazione all'art. 371-bis stesso codice, promosso nell'ambito di un procedimento penale con ordinanza emessa il 22 febbraio 2000 dal Tribunale di Nuoro, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Nuoro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 378 del codice penale (Favoreggiamento personale), nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dall'art. 371-bis cod. pen. (False informazioni al pubblico ministero), non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti;
che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto dal suo accoglimento deriverebbe la sospensione del procedimento per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. fino alla pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni;
che, ad avviso del giudice a quo, la non manifesta infondatezza della questione discende dalle argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999, che ha dichiarato, per violazione del principio di uguaglianza, l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione della causa di non punibilit‡ della ritrattazione in favore di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti;
che nella menzionata sentenza - prosegue il rimettente - la Corte ha infatti affermato che l'assunzione diretta da parte...
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