Sentenza nº 424 da Constitutional Court (Italy), 16 Ottobre 2000

Date16 Ottobre 2000
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 424

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare †MIRABELLI †Presidente

- Francesco †GUIZZI †Giudice

- Fernando †SANTOSUOSSO †"

- Massimo ††VARI †"

- Riccardo †CHIEPPA †"

- Gustavo †ZAGREBELSKY †"

- Valerio †ONIDA †"

- Carlo †MEZZANOTTE †"

- Fernanda †CONTRI †"

- Guido †NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale †MARINI †"

- Franco †BILE ††"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 376, primo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, il 28 aprile 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minorenni di LíAquila, il 29 novembre 1999 dal Tribunale di Ivrea e il 17 dicembre 1999 dal Tribunale di Salerno, rispettivamente iscritte ai nn. 425 e 431 del registro ordinanze 1999 e ai nn. 43 e 125 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale, dellíanno 1999 e nn. 8 e 15, prima serie speciale, dellíanno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. †

Ritenuto in fatto

1.1. ñ Con ordinanza del 20 maggio 1999 (r.o. 425/1999), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, nellíudienza preliminare, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 376, primo comma, del codice penale (Ritrattazione), in riferimento allíart. 3, primo comma, della Costituzione.

1.2. ñ Nel procedimento principale, due persone, imputate di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) per avere riferito circostanze non veritiere in sede di informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria su iniziativa di questíultima, hanno successivamente reso, nellíinterrogatorio svolto nellíudienza preliminare, dichiarazioni contrarie a quelle precedenti e, al termine dellíatto, hanno eccepito líincostituzionalit‡ della disposizione che regola la ritrattazione, in quanto non applicabile nei loro riguardi; a tale eccezione d‡ corso il giudice di merito, ritenendola non manifestamente infondata.

†Ad avviso del rimettente, a seguito della sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale - che ha dichiarato líincostituzionalit‡ dellíart. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilit‡ per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero a norma dellíart. 370 cod. proc. pen. di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti - si sarebbe determinata una irrazionalit‡ nuova e ulteriore nella materia della ritrattazione.

†Infatti, la disciplina dellíassunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini da parte della polizia giudiziaria di propria iniziativa (art. 351 cod. proc. pen.) e líassunzione delle stesse informazioni su delega del pubblico ministero (art. 370 cod. proc. pen.) Ë unitaria, valendo le stesse regole di documentazione (art. 357 cod. proc. pen.), il medesimo rinvio alle norme applicabili nello svolgimento dellíatto (art. 362, comma 1, secondo periodo, in relazione allíart. 351, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), la medesima utilizzabilit‡ delle dichiarazioni cosÏ acquisite nel prosieguo del processo (art. 500 cod. proc. pen.); ma, a fronte di questa unitariet‡ di disciplina, si Ë determinata, in conseguenza della citata pronuncia della Corte costituzionale, una differenza nellíambito di applicazione della ritrattazione, che Ë valevole solo in un caso ñ cioË per le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria operante su delega del pubblico ministero - e non nellíaltro. Una differenza, questa, osserva il rimettente, che dipende oltretutto da un elemento formale, del tutto ´esternoª alla volont‡ del dichiarante, il quale potrebbe anche ignorare se líatto Ë assunto su iniziativa autonoma della polizia giudiziaria ovvero su delega del pubblico ministero.

†Líordinanza di rimessione svolge poi una disamina testuale della sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale, avente a oggetto una questione non coincidente con quella ora sollevata: mentre il ragionamento della sentenza Ë condotto sul piano della ingiustificata differenziazione di trattamento di due ipotesi di assunzione di informazioni che, pur se integranti sul piano delle condotte líuna il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) e líaltra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.), costituiscono tuttavia aspetti di una stessa attivit‡, facente capo al pubblico ministero quale organo di direzione delle indagini preliminari, nella questione ora rimessa allíesame della Corte Ë invece prospettata una diversa irrazionalit‡, che scaturisce proprio dallíestensione della causa di non punibilit‡ quale Ë stata effettuata con la sentenza costituzionale citata. NÈ Ë possibile, osserva il rimettente, dare soluzione al problema in via interpretativa, non potendosi creare una causa di non punibilit‡ nuova, non espressamente prevista dalla legge; Ë dunque necessario un ulteriore intervento della Corte costituzionale.

†Quanto alla rilevanza, conclude il giudice rimettente, essa sta nella alternativa tra il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di favoreggiamento personale loro contestato, e il loro proscioglimento, in caso di accoglimento della questione sollevata.

†1.3. ñ Nel giudizio cosÏ instaurato Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilit‡ o di infondatezza della questione.

†Osserva líAvvocatura che la ragione della declaratoria di incostituzionalit‡ cui fa richiamo il rimettente (sentenza n. 101 del 1999) Ë, proprio secondo la motivazione di essa, da ravvisare essenzialmente nel fatto che líassunzione personale e diretta da parte del pubblico ministero di informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) e líassunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a ciÚ delegata (secondo periodo della stessa disposizione) costituiscono ´forme diverse della medesima attivit‡, facente sostanzialmente capo comunque al pubblico ministero nellíesercizio dei poteri che a esso...

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