Ordinanza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 2002

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione14 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.244

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 376, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 2001 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di N. C. e altra, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale, il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 1° febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 376, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti;

che l’ordinanza di rimessione riferisce, in fatto, che si procede nei confronti di due imputati, per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), in relazione a dichiarazioni non veritiere da essi rese alla polizia giudiziaria – nell’ambito di indagini da questa svolte su un delitto - ma poco dopo ritrattate;

che, stante la circostanza che le sommarie informazioni sono state raccolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e non su delega del pubblico ministero, il rimettente osserva che la rilevanza del dubbio di costituzionalità prospettato é data dal fatto che l’accoglimento della richiesta di assoluzione per l’applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione a norma dell’art. 376 cod. pen., formulata dalla difesa degli imputati, presuppone la risoluzione della questione sollevata;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999, che – per...

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