Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE 16 ottobre 2000, n. 424 (ud. 9 ottobre 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Zagrebelsky - Imp. X.

Favoreggiamento - Personale - Ritrattazione - Dichiarazioni false o reticenti - Informazioni rese alla P.G. operante su propria iniziativa - Causa di non punibilità - Mancata estensione - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, c.p., nella parte in cui non estende la causa di non punibilità che esso prevede all'ipotesi della ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che assume sommarie informazioni su propria iniziativa a norma dell'art. 351 c.p.p. (C.p., art. 376) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 30 marzo 1999, n. 101, si trova pubblicata in questa Rivista 1999, 425. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 1997, Todini, ivi 1998, 520.


RITENUTO IN FATTO. 1.1. - Con ordinanza del 20 maggio 1999 (r.o. 425/1999), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, nell'udienza preliminare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale (Ritrattazione), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

1.2. - Nel procedimento principale, due persone, imputate di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per aver riferito circostanze non veritiere in sede di informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria su iniziativa di quest'ultima, hanno successivamente reso, nell'interrogatorio svolto nell'udienza preliminare, dichiarazioni contrarie a quelle precedenti e, al termine dell'atto, hanno eccepito l'incostituzionalità della disposizione che regola la ritrattazione, in quanto non applicabile nei loro riguardi; a tale eccezione dà corso il giudice di merito, ritenendola non manifestamente infondata.

Ad avviso del rimettente, a seguito della sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 376, primo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 c.p.p. di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti - si sarebbe determinata una irrazionalità nuova e ulteriore nella materia della ritrattazione.

Infatti, la disciplina dell'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini da parte della polizia giudiziaria di propria iniziativa (art. 351 c.p.p.) e l'assunzione delle stesse informazioni su delega del pubblico ministero (art. 370 c.p.p.) è unitaria, valendo le stesse regole di documentazione (art. 357 c.p.p.), il medesimo rinvio alle norme applicabili nello svolgimento dell'atto (art. 362, comma 1, secondo periodo, in relazione all'art. 351, comma 1, secondo periodo, c.p.p.), la medesima utilizzabilità delle dichiarazioni così acquisite nel prosieguo del processo (art. 500 c.p.p.); ma, a fronte di questa unitarietà di disciplina, si è determinata, in conseguenza della citata pronuncia della Corte costituzionale, una differenza nell'ambito di applicazione della ritrattazione, che è valevole solo in un caso - cioè per le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria operante su delega del pubblico ministero - e non nell'altro. Una differenza, questa, osserva il rimettente, che dipende oltretutto da un elemento formale, del tutto «esterno» alla volontà del dichiarante, il quale potrebbe anche ignorare se l'atto è assunto su iniziativa autonoma della polizia giudiziaria ovvero su delega del pubblico ministero.

L'ordinanza di rimessione svolge poi una disamina testuale della sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale, avente a oggetto una questione non coincidente con quella ora sollevata: mentre il ragionamento della sentenza è condotto sul piano della ingiustificata differenziazione di trattamento di due ipotesi di assunzione di informazioni che, pur se integranti sul piano delle condotte l'una il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e l'altra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis c.p.), costituiscono tuttavia aspetti di una stessa attività, facente capo al pubblico ministero quale organo di direzione delle indagini preliminari, nella questione ora rimessa all'esame della Corte è invece prospettata una diversa irrazionalità, che scaturisce proprio dall'estensione della causa di non punibilità quale è stata effettuata con la sentenza costituzionale citata. Né è possibile, osserva il rimettente, dare soluzione al problema in via interpretativa, non potendosi creare una causa di non punibilità nuova, non espressamente prevista dalla legge; è dunque necessario un ulteriore intervento della Corte costituzionale.

Quanto alla rilevanza, conclude il giudice rimettente, essa sta nella alternativa tra il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di favoreggiamento personale loro contestato, e il loro proscioglimento, in caso di accoglimento della questione sollevata.

1.3. - Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che la ragione della declaratoria di incostituzionalità cui fa richiamo il rimettente (sentenza n. 101 del 1999) è, proprio secondo la motivazione di essa, da ravvisare essenzialmente nel fatto che l'assunzione personale e diretta da parte del pubblico ministero di informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 370, comma 1, primo periodo, c.p.p.) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a ciò delegata (secondo periodo della stessa disposizione) costituiscono «forme diverse della medesima attività, facente sostanzialmente capo comunque al pubbli-Page 1112co ministero nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari all'esercizio dell'azione penale (artt. 326 e 327 c.p.p.)».

Tale rilievo...

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