Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 24 Dicembre 1996

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione24 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudice :

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), introdotto dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994), convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 596, e del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, promossi con ordinanze emesse il 22 dicembre 1994 dal TAR per l'Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, il 9 dicembre 1994 dal Consiglio di Stato - sez. V giur., il 7 dicembre 1994 dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Campania (n. 2 ordinanze), il 15 dicembre 1994 dal TAR per la Sicilia, sez. staccata di Catania (n. 2 ordinanze), iscritte, rispettivamente, ai nn. 123, 326, 360, 361, 461 e 462 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 11, 24, 25 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione del Procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Comune di Corniglio, con delibera consiliare in data 19 marzo 1990, trasformava un posto di esecutore applicato (quarta qualifica funzionale) in un posto di ispettore aggiunto amministrativo addetto al servizio elettorale (sesta qualifica funzionale).

    La Commissione centrale per la finanza locale, anche a seguito delle controdeduzioni del Comune, non approvava detta trasformazione, ed avverso tale decisione ricorreva il Comune stesso innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, il quale - rilevato che nel corso del giudizio era sopravvenuta la legge 28 ottobre 1994, n. 596 (di conversione del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515), che ha inserito il comma 6-bis nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che "sono valide ed efficaci" le delibere degli enti locali anteriori al 31 agosto 1993 che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 - ha sollevato, con ordinanza emessa il 22 novembre 1994, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, della detta legge n. 596 del 1994, che ha inserito il citato comma 6-bis.

    Il TAR osserva come il principio di eguaglianza abbia due significati, concernenti rispettivamente la posizione del popolo nello Stato e la posizione dei cittadini. Sotto il primo profilo, la stessa democrazia partecipativa troverebbe in tale principio il suo fondamento, che informa la struttura dello Stato e non può consentire che enti locali che abbiano violato la legge siano premiati rispetto a quelli che l'abbiano rispettata. Sotto il secondo aspetto, il principio implica la parità giuridica a parità di condizioni e requisiti, sicché dove manchi un motivo ragionevole ed accettato dalla comune coscienza per stabilire trattamenti differenziati, dev'essere usata uguaglianza di trattamento, a maggior ragione per gli enti pubblici.

    Sub art. 97 - osserva poi il giudice a quo - non è concepibile un "premio" elargito a chi abbia disobbedito alle leggi, posto che la richiamata norma costituzionale impone invece che la funzione amministrativa debba svolgersi secondo i fini ed i limiti da queste sanciti. Analogamente anche il legislatore avrebbe l'obbligo, "anche a fini educativi e di certezza nei rapporti", di attuare l'imparzialità nelle leggi che organizzano i pubblici uffici: il che non può realizzarsi legittimando l'operato di un ente che abbia deliberatamente violato l'ordinamento giuridico ed il principio dell'accesso concorsuale ai pubblici impieghi. D'altra parte, il fatto che l'art. 97 della Costituzione faccia salvi i casi stabiliti dalle leggi vigenti, non può che riferirsi alle disposizioni di favore stabilite per particolari categorie protette.

  2. - Il Comune di Villongo aveva fatto ricorso al TAR per la Lombardia chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con cui il CO.RE.CO di Bergamo aveva annullato una sua delibera, che aveva attribuito ad un capo-vigile urbano la settima qualifica funzionale. Avverso la sentenza di rigetto del ricorso, il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 70, 97 e 98, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 596 (recte dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge, aggiunto dalla legge di conversione ed introduttiva del comma 6-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

    Osserva il giudice a quo che la disposizione, inserita "in una normativa che non sembrerebbe diretta al risanamento delle finanze degli enti locali", sarebbe d'immediata applicazione nel giudizio e potrebbe comportare l'accoglimento dell'appello. Nel merito, poi, egli rileva come il d.P.R. n. 347 del 1983, che ha recepito l'accordo nazionale di lavoro per il comparto degli enti locali, rappresenta uno strumento per attuare un razionale assetto del personale, onde una norma come quella impugnata che dichiari di rinunciare all'assetto dato da una normativa organica senza sostituirne uno diverso si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98, primo comma, della Costituzione.

    Sotto altro profilo, osserva il rimettente come l'art. 70 della Costituzione, attribuendo alle Camere il potere legislativo, implichi una concezione dello Stato di diritto caratterizzata dal principio della dipendenza da un'unica legge comune, sì che i singoli provvedimenti debbono conformarsi alle regole previste in via generale dalla legge, la quale definisce l'organizzazione degli uffici e lo status degli impiegati. La legge insomma, come non può usurpare la sfera delle decisioni specifiche delle varie autorità, così non può legittimare l'arbitrio, onde è l'essenza stessa dello Stato di diritto a dirsi violata allorché - come nella specie - la legge consente alle pubbliche amministrazioni di regolare il rapporto d'impiego a piacimento, ovvero quando, dopo aver posto una regola generale sull'ordinamento gerarchico ed economico degl'impiegati, essa sancisce poi l'irrilevanza di tale regola.

  3. - Il Comune di Acireale aveva proceduto all'inquadramento nella sesta qualifica funzionale di alcuni appartenenti al locale Corpo dei vigili urbani; ma la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione siciliana, aveva condannato gli ex amministratori al risarcimento - in favore del Comune stesso - del danno derivante dall'illegittimo inquadramento, superiore a...

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