DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 347 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali

Coming into Force21 Luglio 1983
End of Effective Date05 Giugno 2012
Published date20 Luglio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/07/20/083U0347/CONSOLIDATED/20120209
Enactment Date25 Giugno 1983
Official Gazette PublicationGU n.197 del 20-07-1983 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, e' stata autorizzata la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo concernente la disciplina del trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale degli enti locali, raggiunta in data 29 aprile 1983 fra le delegazioni del Governo, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo indicato in premessa nel testo annesso al presente decreto.

Art 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 423 miliardi per l'anno 1983, in lire 846 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.209 miliardi per l'anno 1985 provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 1983 PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - ROGNONI - GORIA - BODRATO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 5

Accordo
Art 1. - Campo di applicazione e durata

Il presente accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunita' montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, universita' agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.

Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalita' concordate, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime.

Art 2. - Tipologia degli enti

Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti:

Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale):

comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province il cui comune capoluogo e' classificato di 1ª/A e viceversa.

Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale):

restanti comuni capoluoghi e province, nonche' comuni classificati di 1ª/B;

case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;

aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;

comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono:

  1. il segretario;

  2. il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

    Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale):

    comuni classificati di II classe;

    case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;

    aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;

    restanti comunita' montane. In tali enti le figure apicali sono:

  3. il segretario;

  4. il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

    Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale):

    comuni classificati di III classe;

    case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;

    aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3.

    Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo' essere superiore alla 6ª qualifica funzionale.

Art 2. - Tipologia degli enti

Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti:

Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale):

comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province il cui comune capoluogo e' classificato di 1ª/A e viceversa.

Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale):

restanti comuni capoluoghi e province, nonche' comuni classificati di 1ª/B;

case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;

aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;

comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono:

  1. il segretario;

  2. il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

    Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale):

    comuni classificati di II classe;

    case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;

    aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;

    restanti comunita' montane. In tali enti le figure apicali sono:

  3. il segretario;

  4. il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.

    Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale):

    comuni classificati di III classe;

    case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;

    aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3.

    Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo' essere superiore alla 6ª qualifica funzionale. 1

    AGGIORNAMENTO (1)

    Il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 ha disposto (con l'art. 21 comma 7) che: "Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni)".

Art 3. - Livelli di accordo

Si individuano i seguenti livelli di accordo:

  1. Nazionale: regola gli istituti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale; definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.

  2. Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro. In tal caso, qualora l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle regioni e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica e' composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, UNCEM.

  3. Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonche' i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale, risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro e le articolazioni dell'orario di lavoro...

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