DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. 268 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali

Coming into Force12 Luglio 1987
End of Effective Date05 Giugno 2012
Published date11 Luglio 1987
Enactment Date13 Maggio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/11/087U0268/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.160 del 11-07-1987 - Suppl. Ordinario n. 65
Capo I DISPOSIZIONE GENERALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 4 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale CONFAIL-FAILEL; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987, la CILDI in data 5 marzo 1987, la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 28 aprile 1987 dalle stesse confederazioni e organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed inoltre dalla confederazione CISAS e dalla relativa organizzazione sindacale di categoria, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

  2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

  3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1987, recepita nel presente decreto e' approvata con provvedimento regionale, in conformita' ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Capo II OCCUPAZIONE
Art 2.

Piano occupazionale

  1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:

    sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita';

    riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci.

  2. A tal fine gli enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola amministrazione.

  3. La individuazione dei fabbisogni avverra' a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

  4. Il processo riorganizzativo deve tendere a: realizzare il massimo di flessibilita' della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

    attivare processi di mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

    incrementare l'efficienza e la produttivita' degli enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

  5. I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli osservatori da istituire presso le singole regioni.

Art 3.

Progetti finalizzati

  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

  2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie.

  3. I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.

  4. Per le camere di commercio i progetti Finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attivita' economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonche' ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attivita' produttiva.

  5. Per favorire la...

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