IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 12 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 4 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale CONFAIL-FAILEL; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987, la CILDI in data 5 marzo 1987, la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la CASIL in data 16 aprile 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 28 aprile 1987 dalle stesse confederazioni e organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed inoltre dalla confederazione CISAS e dalla relativa organizzazione sindacale di categoria, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dagli enti locali, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione e durata
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
Gli effetti giuridici del presente decreto, concernenti il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1987, recepita nel presente decreto e' approvata con provvedimento regionale, in conformita' ai singoli ordinamenti, per il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.