Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.
Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.