Sentenza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2009

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione14 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 215

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno – 4 luglio 2008, depositato in cancelleria il 3 luglio 2008 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2008.

Visti l’atto di costituzione della Regione Campania nonché l’atto di intervento, fuori termine, dell’associazione “Federazione dei precari della Regione Campania”;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 giugno 2008 e depositato in cancelleria il successivo 3 luglio, ha promosso – in riferimento all’articolo 117, terzo comma, ed agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).

    1.1.— Preliminarmente, il ricorrente illustra il contenuto originario della norma modificata – l’art. 81, comma 1, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2008) – e, pertanto, pone in evidenza come essa consenta alla Regione Campania di promuovere «la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato». Si deduce, inoltre, come detta norma fosse stata emanata in attuazione dell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), nonché alla luce delle precisazioni operate dall’art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), disposizioni, entrambe, che limitavano la prevista stabilizzazione al personale non dirigenziale.

    Ciò premesso, si rileva che, per effetto dell’intervento legislativo in contestazione, risulta essere stata estesa la portata del citato art. 81, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2008.

    Si è, infatti, prevista – sottolinea il Presidente del Consiglio dei ministri – «la stabilizzazione anche del personale di primo livello dirigenziale che presti, o abbia prestato, servizio in forza di contratto di lavoro a tempo determinato presso gli enti del servizio sanitario regionale», ed esattamente «del personale precario dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi» (tale sarebbe l’effetto prodotto dal comma 1 del censurato art. 1 della legge reg. n. 5 del 2008), ovvero che abbia prestato servizio «presso le Aziende ospedaliere universitarie della Campania» (tale sarebbe l’effetto di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 1).

    1.2.— Reputa il ricorrente che i predetti commi 1 e 4 dell’art. 1 della legge reg. della Campania n. 5 del 2008 contrastino, innanzitutto, con l’art. 117, terzo comma, Cost. sotto un duplice profilo.

    1.2.1.— Viene dedotta, in primo luogo, la violazione dei principi fondamentali della materia – oggetto di potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni – costituita dalla armonizzazione dei bilanci pubblici e dal coordinamento della finanza pubblica.

    Si rammenta, infatti, come lo scopo dichiarato dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 – in attuazione del quale la Regione Campania aveva adottato la norma di legge regionale poi modificata dalle disposizioni oggetto dell’odierna impugnazione – fosse quello di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009», tra i quali (lettera c, punto 3) la possibilità per le Regioni «di trasformare le posizioni di lavoro dei dipendenti precari del Servizio sanitario nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543» del medesimo art. 1 e, segnatamente, di quelli enunciati dai commi da 519 a 526 che hanno circoscritto la prevista procedura di stabilizzazione «al personale non dirigenziale».

    Tanto dedotto in via preliminare, e non senza ulteriormente sottolineare come analoga previsione sarebbe quella contenuta nell’art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri reputa che da tale insieme di norme risulti «estraibile» il principio secondo il quale «il necessario contemperamento tra la finalità di progressivo superamento del precariato e gli obiettivi di finanza pubblica» imporrebbe «di far ricorso alla procedura eccezionale di reclutamento limitatamente ad una quota del personale, di categoria non dirigenziale».

    Detto principio, in origine rispettato dall’art. 81, comma 1, della legge della Campania n. 1 del 2008, sarebbe stato ora disatteso per effetto delle modifiche apportate dalle norme impugnate, giacché le stesse hanno esteso «la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro anche al personale dirigenziale».

    1.2.2.— Sempre in relazione al contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. viene ipotizzata la violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    Si assume, difatti, che l’opzione compiuta dal legislatore statale di «circoscrivere al personale non dirigenziale le procedure di stabilizzazione» risponderebbe anche all’esigenza «di riservare la selezione senza concorso a categorie professionali la cui attività non coinvolge direttamente la salute dei cittadini», costituendo, invero, «declinazione» di un principio fondamentale di tale materia quello secondo cui «il personale dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi, deve essere selezionato attraverso rigorose procedure concorsuali, le quali sole possono garantire che la scelta cada sui soggetti tecnicamente più idonei».

    1.3.— Infine, viene ipotizzata la violazione...

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