SENTENZA Nº 201502680 di TAR Lazio - Roma, 21-01-2015

Presiding JudgeD'AGOSTINO FILORETO
Date21 Gennaio 2015
Published date16 Febbraio 2015
Judgement Number201502680
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 10895/2014 REG.RIC.

N. 02680/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10895/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10895 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Alessandro BARTOLOZZI, Federico DI PIETRANTONIO, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso Salvatore Dettori in Roma, Piazza Santi Apostoli, 66;

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Gennaro PETECCA, rappresentato e difeso dagli Avv. Luca Spaziani, Luca Palatucci, con domicilio eletto presso Luca Palatucci in Roma, Via Caltagirone, 15;

per l'annullamento

- della deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 294 del 12.06.2014 con la quale sono stati approvati i bandi per l'indizione di due procedure concorsuali per titoli ed esami di n. 9 funzionari e di n. 1 dirigente a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 269, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui viene approvato il bando per 1 posto di dirigente di ruolo a tempo indeterminato;

- del bando di concorso per titoli ed esami finalizzato all’acquisizione nel ruolo dell’Autorità a tempo indeterminato di 1 dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 269, della legge n. 147 del 2013;

- per quanto di interesse, della deliberazione n. 168 del 3 aprile 2014 recante l’approvazione del documento sui fabbisogni del personale;

- della deliberazione n. 169 del 3 aprile 2014 con la quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle diverse aree e qualifiche dell’Autorità con efficacia differita alla data di conclusione delle procedure concorsuali riservate al personale con contratto a tempo determinato;

- della deliberazione n. 375 del 24 luglio 2014 con la quale sono state nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per 9 funzionari e 1 dirigente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

E, CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per l’annullamento,

- della determinazione dirigenziale n. 4/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante l’esclusione dei ricorrenti dal concorso per titoli ed esami ad un posto di dirigente amministrativo contabile nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali per mancanza dei requisiti di ammissione;

- delle prove concorsuali sostenute dal dott. Petecca;

- della graduatoria di merito pubblicata in data 5 novembre 2014 sul sito del Garante;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Garante per la Protezione dei Dati Personali e di Gennaro Petecca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori Avv. Salvatore Dettori per la parte ricorrente, Avv.ti Luca Spaziani e Luca Palatucci per il controinteressato, Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per la difesa erariale, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti – nella qualità, il Dott. Bartolozzi di dipendente di ruolo del Garante per la Protezione dei dati Personali (hic inde: Garante) con la qualifica di funzionario collocato al livello 23 della scala stipendiale, e, il Dott. Di Pietrantonio, nella qualità di Ufficiale della Guardia di Finanza in servizio in posizione di fuori ruolo presso l’Autorità quale funzionario collocato al livello 23 della scala stipendiale – procedono preliminarmente all’illustrazione del contesto in cui si inscrive l’indizione del contestato concorso per 1 posto di dirigente in ruolo con profilo amministrativo contabile riservato al personale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Garante, precisando che con la legge di stabilità per il 2014 n. 147 del 2013, art. 1, commi 268 e 269, è stato disposto l’incremento del ruolo organico del Garante di 12 unità al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti del Garante, autorizzando l’indizione di procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in servizio non di ruolo assunto previo superamento di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami con almeno tre anni di anzianità.

Rappresentano i ricorrenti che sulla scorta di dette disposizioni normative di cui all’art. 1, commi 268 e 269, della legge n. 147 del 2013, è stata adottata la delibera n. 168 del 2014 recante la ricognizione del fabbisogno del personale del Garante, dando atto che il personale in possesso dei requisiti di cui alle citate norme è costituito da 10 unità, di cui 9 con qualifica di funzionario e 1 con qualifica di dirigente, mentre con delibera n. 169 del 2014 sono state rideterminate le dotazioni organiche delle diverse qualifiche e con successiva deliberazione n. 294 del 2014 sono stati approvati i bandi di concorso per l’assunzione in ruolo di 9 funzionari e di 1 dirigente.

Con riferimento a tale ultimo bando evidenziano i ricorrenti che sulla base dei requisiti di partecipazione previsti avrebbe potuto essere ammesso un unico candidato, il Dott. Petecca, dirigente a contratto dell’aerea contabile amministrativa del Garante.

Precisano ancora i ricorrenti di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per 1 posto di dirigente in quanto in possesso del requisito di ammissione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di cui all’art. 29, comma 2, del Regolamento dell’Ufficio del Garante.

Affidano quindi i ricorrenti la proposta azione impugnatoria all’articolazione dei seguenti motivi di diritto:

I – Sull’interesse a ricorrere.

In ragione dell’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione di 1 dirigente e del possesso del requisito di ammissione ai concorsi per l’accesso a tale qualifica secondo le previsioni di cui al Regolamento dell’Ufficio del Garante, rappresentano i ricorrenti la sussistenza del’interesse all’impugnazione del bando di concorso ad 1 dirigente in quanto riservato ad un unico possibile candidato, in tal modo precludendo loro la possibilità di...

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