Sentenza nº 902 da Basilicata, Potenza, 19 Settembre 2003

Data di Resoluzione19 Settembre 2003
EmittenteBasilicata - Potenza

REPUBBLICA ITALIANA N. 902 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2003
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 534 Reg.Ric.
PER LA BASILICATA Anno 1996
ha pronunciato la seguente N. 633 Reg.Ric.
SENTENZA Anno 1997

sui ricorsi:

  1. n. 534/1996 proposto dalla sig.ra Galasso Giovannina, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Di Lucia, con il quale è elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;

    contro

    - il Comune di Stigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Del Monte, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 118, presso lo studio dell'avv.to Francesco Matteo Pugliese;

    per l'annullamento, previa sospensione

    - della deliberazione n. 115 della Giunta municipale del Comune di Stigliano del 5.3.1996, avente ad oggetto "Dipendente sig.ra GALASSO Giovannina - Annullamento deliberazioni di G.M. n. 104/86, n. 737/88 e n. 174/89";

    - di ogni altro provvedimento comunque predisposto, connesso e consequenziale;

  2. 633/1997 proposto dalla sig.ra Galasso Giovannina, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Di Lucia, con il quale è elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;

    contro

    - il Comune di Stigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Del Monte, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 118, presso lo studio dell'avv.to Francesco Matteo Pugliese;

    per l'annullamento, previa sospensione

    - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Stigliano n. 25 del 29.4.1997 avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica personale dipendente", limitatamente alla parte di personale e diretto interesse della ricorrente, e, cioè, il I Settore-Affari Generali della relazione finale sulla dotazione organica redatta dall'Ancitel di Roma ed allegata quale parte integrante della deliberazione n. 25 del 29.4.1997;

    - di ogni altro atto comunque predisposto, connesso e consequenziale.

    Visti i ricorsi con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Stigliano;

    Viste le memorie difensive prodotte dall'Amministrazione resistente;

    Vista l'ordinanza collegiale del 6 novembre 1997, n. 458;

    Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

    Data per letta, alla pubblica udienza del 26 giugno 2003, la relazione del consigliere Giuseppe Buscicchio;

    Uditi gli avvocati come da relativo verbale;

    Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

    FATTO

    1. Con deliberazione n. 180 del 28.06.1984 del Commissario prefettizio del Comune di Stigliano, la sig.ra Giovannina Galasso veniva assunta in ruolo alle dipendenze del Comune di Stigliano nel posto di "inserviente", già carriera ausiliaria, con attribuzione del trattamento economico corrispondente al 2° livello ex D.P.R. n. 810/80.

      Con deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Stigliano n. 371 del 2.10.1984, la sig.ra Galasso veniva inquadrata nella I qualifica funzionale ex >D.P.R. n. 347/83 figura professionale di inserviente.

      Con successiva deliberazione di Giunta municipale n. 104 del 22.02.1986, il Comune di Stigliano inquadrava la sig.ra Galasso nella III qualifica funzionale in considerazione delle mansioni -di addetta alla conduzione del centralino telefonico complesso in dotazione dell'Ente- svolte prevalentemente (e quasi esclusivamente) dalla dipendente. Indi, con deliberazione di Giunta municipale n. 225 del 14.05.1997, il servizio di conduzione del centralino telefonico del Comune di Stigliano veniva affidato, tra gli altri, "in forma esclusiva e continuativa", alla sig.ra Galasso.

      Con successiva deliberazione della Giunta municipale n. 737 del 14.11.1988 veniva disposto l'inquadramento della sig.ra Galasso nella IV qualifica funzionale sul presupposto che le mansioni svolte dall'interessata fossero corrispondenti a quelle proprie di detta qualifica funzionale. Quindi, con deliberazione della Giunta municipale n. 174 del 3.4.1989, veniva attribuito alla sig.ra Galasso il profilo professionale -ricompreso nella IV qualifica funzionale- di "centralinista".

      Con successive deliberazioni consiliari nn. 28, 30 e 46 del 26.1.1993, il Comune di Stigliano revocava, rispettivamente, le deliberazioni giuntali n. 104 del 22.2.1986, n. 737 del 14.11.1988 e n. 174 del 3.4.1989.

      La sig.ra Galasso proponeva ricorso giurisdizionale avverso le predette deliberazioni consiliari, accolto da questo Tribunale amministrativo con sentenza n. 273 del 26 gennaio - 18 maggio 1995, per la ritenuta fondatezza della censura evidenziante l'omessa comunicazione dell'avvio dei procedimenti conclusisi con l'adozione delle suddette deliberazioni consiliari.

      Il Comune di Stigliano avviava nuovamente il procedimento diretto alla rimozione delle predette deliberazioni giuntali, emendandolo del vizio rilevato dal Tribunale, dandone comunicazione -con nota prot. n. 14361 del 9.1.1995- alla sig.ra Galasso la quale produceva una memoria.

      All'esito del procedimento, il Comune di Stigliano, con deliberazione di Giunta municipale n. 115 del 5.3.1996, notificata alla sig.ra Galasso in data 19.4.1996, annullava d'ufficio le deliberazioni giuntali nn. 104 del 22.2.1986, 737 del 14.11.1988 e 174 del 3.4.1989.

    2. Avverso la deliberazione di Giunta municipale n. 115/96 insorge la sig.ra Galasso proponendo ricorso, notificato il 18 giugno 1996 e depositato il successivo 9 luglio, iscritto al n. 534/96 del registro ricorsi.

      Affida il ricorso alle seguenti censure:

  3. Incompetenza dell'organo - art. 32, lett. C), L. 8 giugno 1990 n. 142.

    Si sostiene che la competenza ad adottare il provvedimento impugnato sarebbe del Consiglio comunale e non della Giunta.

  4. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché motivazione illogica ed incongrua.

    Il provvedimento impugnato sarebbe privo di una motivazione puntuale in ordine all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, da compararsi con quello del privato interessato, alla eliminazione delle delibere giuntali ritenute illegittime.

  5. Eccesso di potere per erronea, arbitraria ed illogica interpretazione dell'art. 40 D.P.R. 347/83 e della normativa che regola i controlli della C.C.F.L. - palese contraddittorietà.

    Erroneamente l'Amministrazione comunale avrebbe ritenuto che i provvedimenti di inquadramento della ricorrente, successivamente rimossi con la deliberazione giuntale impugnata in questa sede, sarebbero stati adottati in violazione dell'art. 40 D.P.R. n. 347/83: al contrario, una corretta interpretazione del disposto normativo contenuto in detto articolo imporrebbe che in sede di attribuzione della qualifica al dipendente debba attribuirsi rilevanza proprio alle effettive mansioni svolte da quest'ultimo.

    Né, contrariamente a quanto assunto dall'Amministrazione, sarebbe stato necessario sottoporre i citati provvedimento di inquadramento al controllo della Commissione Centrale per la Finanza Locale atteso che l'attribuzione della contestata qualifica alla ricorrente costituirebbe beneficio contrattuale, come tale rientrante nei costi previsti dagli accordi; comunque, il controllo di detto organo costituirebbe condizioni di efficacia, e non già di legittimità, degli atti di inquadramento.

  6. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di motivazione.

    Erroneamente l'Amministrazione comunale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT