DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1980, n. 810 - Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1 marzo 1979-31 dicembre 1981

Coming into Force10 Dicembre 1980
Published date09 Dicembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/12/09/080U0810/CONSOLIDATED/20010509
Enactment Date07 Novembre 1980
Official Gazette PublicationGU n.336 del 09-12-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1980 con la quale e' stata approvata in via definitiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, contenuta nell'accordo raggiunto in data 22 luglio 1980 fra le delegazioni del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'accordo indicato in epigrafe e' emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 novembre 1980 PERTINI FORLANI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1980

Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 8

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

ACCORDO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL PERIODO 1 marzo 1979-31 DICEMBRE 1981, SIGLATO IN DATA 22 LUGLIO 1980.

Art 1. - Campo di applicazione e durata dell'accordo

Si conferma quanto previsto dall'art. 1 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n.

191.

Si conviene sull'applicabilita' dell'accordo anche al personale dipendente dagli enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura e soggiorno delle regioni a statuto ordinario.

Il contratto dei dipendenti degli enti locali ha scadenza il 31 dicembre 1981 ferma restando la decorrenza 1 marzo 1979.

Le anzianita' occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportano aumento del costo contrattuale decorrono dal 1 marzo 1979.

Art. 2.

Trattamento economico a regime

Dal 1 febbraio 1981 per il personale degli enti locali l'attuale

scala parametrica prevista dal decreto del Presidente della

Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, e' cosi' modificata:

Livelli Vecchi stipendi Nuovi livelli Nuovi stipendi

Art 3

Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici.

I vigili urbani, i vigili sanitari, ittici, venatori e faunistici dal 1 febbraio 1981, sono inquadrati nell'apposito V livello (L. 3.536.000).

Nell'apposito VII livello (L. 4.440.000) sono inquadrati, sempre dal 1 febbraio 1981, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione (ortottisti, logopedisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, otologopedisti, podologhi, ecc.) ed i segretari economi degli istituti tecnici e licei scientifici.

La formulazione delle declaratorie delle suddette qualifiche funzionali e dei relativi profili e' demandata alla commissione di cui al successivo art. 29.

Art 4. - Reclutamento del personale

In aggiunta a quanto previsto in materia di reclutamento del personale dall'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, in ordine ai pubblici concorsi, si concorda sulla opportunita' di introdurre procedure di reclutamento del personale con peculiari professionalita' e sostanzialmente articolate in due fasi.

La prima consistente in una selezione di candidati previo esame "di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

L'identificazione delle peculiari professionalita' avviene con le modalita' di cui al successivo art. 20, lettera a).

Le parole "teorico-pratico" del primo comma dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, sono sostituite con le parole teorico e/o pratico".

Art 5. - Orario di lavoro

Salvo quanto sara' disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualita': 39 ore dal 1 luglio 1980, 38 ore dal 1 gennaio 1981, 37 ore dal 1 luglio 1981 e 36 ore dal 1 gennaio 1982.

Art 6. - Interruzione ferie

L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

Art 7. - Giornale di riposo

Fermo restando quanto dispone l'art. 5 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n.

191, gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo, del predetto articolo.

Art 8. - Congedo straordinario

Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall'art. 6 del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:

matrimonio: quindici giorni;

partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;

lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.

Art 9. - Congedo per malattia

Comma aggiuntivo dell'art. 6 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191:

"Il congedo di cui al primo comma, puo' essere utilizzato anche per attendere a cure idropiniche e termali".

Art 10. - Incarichi e supplenze

E' consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall'art. 25 quarto, quinto, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto.

L'assunzione e' disciplinare in conformita' all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art 11. - Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

Art 12. - Commissione nazionale per la produttivita' e la valutazione
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