Sentenza nº 2011 da Calabria, Catanzaro, 19 Dicembre 2006

Data di Resoluzione19 Dicembre 2006
EmittenteCalabria - Catanzaro

REPUBBLICA ITALIANA N. 2011 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 636/96 REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Catanzaro ANNO 2006
- Sezione Prima-

composto dai Signori:

Dott. Cesare Mastrocola Presidente

Dott. Giovanni Iannini Referendario

Dott. Giovanni Ruiu Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 636 del 1996 R.g., proposto da Praino Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fiorillo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso l'ufficio di Segreteria di questo Tribunale;

contro

- il COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore nonché la COMMISSIONE CENTRALE ORGANICI ENTI LOCALI, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede, in Via G. da Fiore, domiciliano per legge;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione della Giunta municipale n. 351 del 5 dicembre 1995, con la quale il Comune di Cassano allo Ionio ha preso atto del provvedimento del Ministero dell'Interno, adottato dalla Commissione centrale per gli organici degli Enti locali (da intendersi specificamente impugnato in questa sede) e ha provveduto a rideterminare la pianta organica declassando nel contempo il ricorrente dalla IV alla II qualifica funzionale.

Visti gli atti di causa.

Designato relatore il referendario Giovanni Ruiu;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

  1. - Con ricorso, correttamente notificato alle Amministrazioni intimate e depositato nei termini di legge, il ricorrente impugnava la delibera n. 351 del 5 dicembre 1995 con la quale il Comune di Cassano allo Ionio aveva provveduto alla rideterminazione della pianta organica, adeguandosi ai rilievi svolti dalla Commissione centrale per gli organici degli Enti locali (con decisione pure gravata in questa sede), nella parte in cui lo declassava dalla IV alla II qualifica funzionale.

    Riferiva il ricorrente di essere dipendente del Comune di Cassano allo Ionio e di svolgere mansioni ascrivibili al IV livello.

    Ricordava che, il Consiglio comunale aveva provveduto, a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, alla rideterminazione della pianta organica e lo aveva inquadrato al IV livello, in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983.

    La deliberazione, dopo il controllo favorevole del CO.RE.CO., era stata trasmessa alla Commissione centrale per gli organici degli Enti locali che, però, decideva di non approvare la pianta organica ritenendo illegittimi gli inquadramenti effettuati.

    Conseguentemente il Comune si adeguava ai rilievi della C.C.O.E.L. approvando una nuova pianta organica, ma la Commissione, con la decisione prot. 16126 del 6 novembre 1995 operava taluni declassamenti.

    A questo punto il Comune, adeguandosi a questa ulteriore modifica, con l'atto qui principalmente impugnato, rideterminava definitivamente la pianta organica assegnando al ricorrente il II livello in luogo del IV, riconosciutogli ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983 con la prima deliberazione.

    Il ricorrente, dunque, chiedeva il giudiziale annullamento di entrambi i provvedimenti suindicati (le ultime decisioni sopra riportate della C.C.O.E.L. e del Comune), perché viziati per violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare dell'art. 91 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e dell'art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983, incompetenza, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, sviamento dall'interesse pubblico e difetto di motivazione nonché per contraddittorietà, prospettandoli con un unico e complesso motivo di ricorso.

  2. - Resisteva in giudizio l'Amministrazione statale sostenendo l'infondatezza del gravame in quanto quest'ultimo, nella realtà, invocava l'applicazione dell'art. 3 comma 6 bis della legge n. 537 del 1993 - che prevedeva la sanatoria degli inquadramenti del personale degli Enti locali, anche in difformità rispetto alle disposizioni del D.P.R. n. 347 del 1983 - che tuttavia è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 1 del 1996 della Corte Costituzionale.

    Restava estraneo al giudizio il Comune intimato.

  3. - Va anzitutto precisato che il nodo principale dei diversi motivi di ricorso formulati dal...

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