Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 1994
Relatore | Ugo Spagnoli |
Data di Resoluzione | 10 Marzo 1994 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 77
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 aprile ed il 18 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di Niccoli Stefano ed altri e Sparacino Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 414 e 478 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
l.- Nel corso di due procedimenti penali dei quali gli imputati avevano avuto notizia solo con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto nel corso delle indagini preliminari non era stata loro inviata alcuna informazione di garanzia, i difensori chiedevano, all'udienza preliminare, l'espletamento di perizie mediante incidente probatorio.
Ritenendo tale richesta non accoglibile, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato ha sollevato, con due ordinanze di tenore analogo del 2 aprile e 18 giugno 1993 (r.o. nn. 414 e 478/1993), una questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con gli artt.3 e 24 Cost..
In mancanza di una informazione di garanzia anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio - osserva sinteticamente il giudice a quo - alla difesa non è consentito di chiedere l'incidente probatorio nè nelle indagini preliminari nè nell'udienza preliminare, sicchè l'indagato non sarebbe posto in condizioni di uguaglianza con la pubblica accusa nè sarebbe tutelato il suo diritto di difesa.
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- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei predetti giudizi con due memorie di contenuto parzialmente analogo...
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