Corte di cassazione penale sez. un., 15 maggio 2014, n. 20214 (ud. 27 marzo 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 15 MAGGIO 2014, N. 20214
(UD. 27 MARZO 2014)
PRES. SANTACROCE – EST. BIANCHI – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. FRIJA MOURAD
Giudizio abbreviato y Richiesta y In sede di
udienza preliminare y Da parte dell’imputato y Ter-
mini y Individuazione.
. Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio ab-
breviato può essere presentata dall’imputato anche
dopo la formulazione delle conclusioni da parte del
pubblico ministero, ma comunque non oltre le con-
clusioni def‌initive rassegnate dal proprio difensore.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 441) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. hanno risolto il contra-
sto giurisprudenziale relativamente alla questione se può ritenersi
tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso del-
l’udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discus-
sione, ma dopo le conclusioni del pubblico ministero. In senso con-
trario alla pronuncia in commento, la giurisprudenza di legittimità
prevalente sostiene che tale richiesta possa essere proposta f‌ino al
momento in cui il giudice dell’udienza preliminare dichiara chiusa
la discussione. Si vedano in tal senso Cass. pen., sez. I, 24 marzo
2009, n. 12887, in questa Rivista 2010, 227 e Cass. pen., sez. I, 13
gennaio 2003, n. 755, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna. Segue
l’orientamento di cui in massima Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2011,
n. 18820, in questa Rivista 2012, 565, secondo la quale la richiesta di
giudizio abbreviato nell’udienza preliminare può essere inoltrata f‌ino
al momento in cui il giudice conferisce la parola al pubblico mini-
stero per la formulazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 aprile 2012 il Tribunale di Lecco
riteneva Mourad Frija responsabile del reato di cui agli
articoli 81 cpv. c.p., 73, commi 1 e 1 bis D.P.R. n. 309 del
1990 perché con più azioni esecutive di un medesimo dise-
gno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17
e fuori dell’ipotesi dell’articolo 75 del predetto decreto,
acquistava la Laila Boukchen e deteneva rilevanti quan-
titativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che in
seguito cedeva a Zouahir Mackour e Hichem Nani e a terze
persone rimaste sconosciute che la utilizzavano alcuni per
svolgere autonoma attività di spaccio, altri per uso per-
sonale, fatto commesso in varie località negli anni 2008
e 2009; concesse le attenuanti generiche, lo condannava
alla pena di sei anni di reclusione e 40.000 euro di multa.
Interposto appello dal difensore dell’imputato in punto
di mancata concessione del rito abbreviato, di affermazio-
ne della responsabilità e di trattamento sanzionatorio, la
Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 novembre
2012, confermava integralmente la sentenza gravata.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l’imputato per
mezzo del proprio difensore, avv. Maria Elena Concarotti,
formulando tre motivi.
Con il primo deduce erronea applicazione dell’articolo
438, commi 1 e 2, c.p.p., per non avere la Corte territoriale
concesso il recupero del rito abbreviato che era stato,
si sostiene, tempestivamente e regolarmente richiesto.
All’udienza preliminare celebrata il 19 dicembre 2011 il
difensore dell’imputato, nel prendere la parola per for-
mulare le conclusioni, aveva chiesto l’ammissione al rito
abbreviato, richiesta rif‌iutata poiché considerata tardiva;
la richiesta era stata reiterata prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado ed in quella sede nuovamen-
te rigettata; inf‌ine la richiesta in oggetto era stata posta
alla base dei motivi di appello ma il giudice di secondo
grado aveva confermato quanto deciso dal Tribunale di
Lecco e cioè che la richiesta era da considerare tardiva in
quanto proposta dopo che nell’udienza preliminare aveva
preso la parola il pubblico ministero per formulare le pro-
prie conclusioni. Il difensore contesta tale decisione, ri-
chiamandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità
(Sez. 1, n. 12887 del 2009 e n. 15982 del 2004) secondo
cui la richiesta in questione può essere proposta f‌ino al
momento in cui il giudice preliminare dichiara chiusa la
discussione.
Con un secondo motivo deduce mancanza, contraddit-
torietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte
in cui si è ritenuto sussistere la penale responsabilità
dell’imputato, laddove non vi sarebbe prova del compor-
tamento addebitato.
Con il terzo motivo sostiene la mancanza, contraddit-
torietà e manifesta illogicità della motivazione in punto
di determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto
ai fatti commessi, non essendosi tenuto adeguato conto
del comportamento tenuto dall’imputato, volto a chiarire i
fatti, e del materiale probatorio disponibile. Dalla condot-
ta accertata, anzi, poteva emergere al massimo una cono-
scenza dell’illecito traff‌ico rientrante nell’ipotesi della
connivenza non punibile, mentre il ritenuto concorso non
è stato minimamente provocato e motivato.
3. Con dichiarazione personale recante da data del 4
gennaio 2014, pervenuta alla Corte di Cassazione il 10
successivo, il ricorrente dichiara di voler specif‌icare che,
come già precisato nell’interrogatorio reso durante le in-
dagini preliminari, egli aveva solo tentato di intraprende-
re, senza peraltro riuscirvi, l’attività di spaccio di sostanze
stupefacenti unicamente nella provincia di Bergamo dove
risiedeva, e mai invece nelle province di Lecco o di Bre-
scia; di essere pentito di tale comportamento avendone
compreso il disvalore.

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