Giurisprudenza di legittimità

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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 17413 (ud. 8 marzo 2007). Pres. Nardi - Est. Fumo - P.G. D'Ambrosio (conf.)Ric. P.G. in proc. Ibnorida.

Impugnazioni penali in genere - Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili - Sentenza di proscioglimento - Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, L. n. 46/06 - Effetti sui ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della L. n. 46/06 - Individuazione.

Va convertito in appello il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento nella vigenza dell'art. 1 della legge n. 46/2006, impeditivi della proposizione dell'appello e poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 593; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 7 maggio 2007, n. 17345 (ud. 9 febbraio 2007). Pres. Morgigni - Est. Bernabai - P.G. Mura (conf.)Ric. Semeraro ed altri.

Impugnazioni penali in genere - Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili - Sentenza di proscioglimento - Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, L. n. 46/06 - Ambito di operatività. Impugnazioni penali in genere - Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili - Sentenza in parte di proscioglimento emessa all'esito di giudizio abbreviato - Appello promosso dal P.M. - Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, L. n. 46/ 06 - Applicazione dell'art. 580 c.p.p. da parte del giudice d'appello.

In tema di appello del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento, è da ritenere che la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 1 e 10, comma 2, della legge n. 46/2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26/2007, si riferisca alla sola ipotesi del giudizio ordinario, restando quindi assoggettabile soltanto a ricorso per cassazione la sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 593; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1) (2). Qualora, all'esito di giudizio abbreviato, sia stata pronunciata sentenza in parte di condanna ed in parte di assoluzione, appellata, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006, per quanto di rispettivo interesse, tanto dall'imputato quanto dal pubblico ministero, è da ritenere legittima la decisione del giudice d'appello che, a fronte della sopravvivenza di detta legge, riscontrata l'inquadrabilità dei motivi dell'appello del pubblico ministero tra quelli previsti per il ricorso per cassazione, in luogo di dichiarare inammissibile il detto gravame, lo converta in ricorso per cassazione e quindi, in applicazione dell'art. 580 c.p.p., attesa la connessione con l'impugnazione proposta dall'imputato, lo riconverta in appello. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 580; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10) (3).

@III. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 16 aprile 2007, n. 15146 (ud. 13 marzo 2007). Pres. Colonnese - Est. Amato - P.G. Febbraio (conf.) - Ric. P.M. in proc. Vitale.

Impugnazioni penali in genere - Provvedimenti impugnabili o inoppugnabili - Sentenza di proscioglimento - Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, L. n. 46/06 - Effetti - Fattispecie.

In tema di impugnazioni avverso sentenze di proscioglimento, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 46, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, è da ritenere estesa anche ai commi 3 e 4 dello stesso articolo. (Nella specie, sulla base di tale assunto, la Corte di cassazione, investita di ricorso che avverso sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado da una corte d'assiste era stato proposto dal pubblico ministero, a seguito di precedente annullamento, in sede di legittimità, su ricorso dell'imputato, della sentenza di condanna pronunciata, in accoglimento del gravame a suo tempo interposto dallo stesso pubblico ministero, dalla corte d'assise d'appello, ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione di detta ultima Corte per la decisione sull'originario appello della pubblica accusa, entro i limiti, peraltro, segnati dalla sentenza di annullamento, basata sulla riscontrata esistenza di vizi di motivazione). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 593; c.p.p., art. 620; c.p.p., art. 623; c.p.p., art. 627; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10) (4). Page 454 (1, 2, 3, 4) Si veda pure Cass. pen., 16 marzo 2007, Mbaye, in CED Archivio penale RV 235932, secondo cui, una volta ripristinata, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento dell'imputato soppressa dalla legge n. 46 del 2006, il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la decisione di primo grado dopo l'entrata in vigore di detta legge e avente ad oggetto vizi di motivazione di essa va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente per il relativo giudizio. La più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2007, n. 26, è pubblicata per esteso in questa Rivista 2007, 305 con nota di LORENZO PULITO, Incostituzionale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M.: una decisione che non va oltre ogni ragionevole dubbio.

I.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza 1 febbraio 2006, ha assolto Ibnorida Abdellah dal reato di cui all'art. 530 comma II c.p., ai sensi del comma II dell'art. 530 c.p. perché il fatto non sussiste. L'imputato, fermato da una pattuglia dei CC il 22 giugno 2001, essendo sprovvisto di documenti, dichiarò di chiamarsi Ibnorida Abdellah, nato in data 1 gennaio 1978, tuttavia uno dei militari ricordò che la stessa persona, fermata qualche giorno prima per controllo, aveva declinato diverse generalità (Kaeari Kalid nato 1 gennaio 1978).

Il giudicante, affermando che non era possibile accertare quale delle due generalità fosse falsa, ha assunto la decisione sopra ricordata.

Ricorre per cassazione il competente P.G. e deduce violazione di legge, in quanto, anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi accertato che, almeno una delle due volte l'imputato abbia mentito.

Tanto premesso va rilevato che il ricorso proposto dal P.M., con il quale, in realtà, si formulano anche questioni relative alla motivazione della sentenza va convertito in appello, atteso che la norma che inibiva al rappresentante dell'accusa di proporre tale tipo di gravame contro la sentenza di assoluzione (art. 1 legge 46/2006) è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza 26 luglio.

È noto che l'accertata incostituzionalità di una norma processuale spiega i suoi effetti su tutti quei rapporti che possano essere definiti «non esauriti». In altre parole, poiché la norma dichiarata contraria alla Carta fondamentale va considerata come mai entrata a far parte dell'ordinamento, essa nullum producit effectum, sempre che, si intende, non sia intervenuto il giudicato. In tal senso si parla di efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale: esse invero producono effetti anche con riferimento ad atti posti in essere prima della loro pubblicazione, salvo, come si diceva, il limite della «situazione esaurita» (SS.UU. sent. n. 17179 del 2002, ric. Conti, RV 221401).

Nel caso in esame, l'impugnazione del P.M. è stata proposta quando l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 era già (apparentemente) in vigore. L'Organo dell'accusa, pertanto, ragionevolmente riteneva di non avere altro mezzo, diverso dal ricorso per cassazione, per impugnare la sentenza di assoluzione dell'imputato. Detto ricorso sarebbe da definire per saltum, sempre che il P.M. avesse avuto consapevolezza che egli stava in pratica «rinunziando» all'appello. Ma in realtà il P.M. ha malamente (anche se incolpevolmente) indicato come ricorso quello che, a tutti gli effetti, era un appello - essendo obiettivamente, e a seguito della decisione della Corte costituzionale, la sentenza di primo grado appellabile - di talché l'impugnazione va convertita in appello (e trasmessa per la decisione al competente giudice di secondo grado).

Invero, non essendo, nel caso di scrutinio, in presenza di una «situazione esaurita, va considerato che la sentenza del tribunale è (ed era, al di là dell'inconsistente divieto posto da una norma incostituzionale) oggettivamente appellabile; ebbene, anche in considerazione della natura delle censure dedotte, in tal modo deve essere interpretata la volontà di impugnazione concretamente manifestata dal pubblico ministero.

Giudice di secondo grado è la Corte di appello di Ancona. (Omissis).

II.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza emessa il 18 maggio 2005 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava Semeraro Giovanni, Arnone Aldo, Vercei Nicola, Pagliero Valgrand Adriano e Moi Antonello responsabili dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali in danno dell'appuntato dei carabinieri Oggianu Massimiliano, e ricettazione di un autoveicolo Toyota Yaris.

Per l'effetto, previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, e della diminuente del rito, li condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euros 400,00 di multa ciascuno; nonché, in solido, al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile Oggianu, da liquidare in separato giudizio.

Assolveva invece gli imputati dal delitto di tentata rapina ai danni della banca San Paolo Imi di Salassa con la formula «il fatto non sussiste».

Motivava: - che sulla base di attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di servizi di osservazione e controllo i carabinieri avevano accertato la programmazione di una rapina presso la banca San Paolo - Imi di Salassa ed erano intervenuti allorché i cinque...

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