Ordinanza nº 249 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2003

Date15 Luglio 2003
IssuerConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.249

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, promosso, nellíambito di un procedimento penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con ordinanza del 7 maggio 2002, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria, prima serie speciale, del 27 dicembre 2002.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, "come modificati dalla sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., e prima dell'inizio della fase dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.";

che il rimettente premette che, a seguito dellíavviso di conclusione delle indagini preliminari, i difensori degli indagati avevano chiesto al giudice per le indagini preliminari di disporre con le forme dell'incidente probatorio, ex art. 392, comma 2, cod. proc. pen., una perizia particolarmente complessa che, se disposta nel dibattimento, ne avrebbe potuto determinare una sospensione superiore a sessanta giorni;

che il giudice a quo rileva che, a norma dell'art. 393, commi 1 e 3, cod. proc. pen., la richiesta di incidente probatorio avanzata dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari non puÚ essere accolta, non essendo possibile, in una situazione in cui il pubblico ministero non ha ancora chiesto il rinvio a giudizio, fare applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77...

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