Ordinanza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 1999

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione26 Marzo 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 99

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 20 e il 22 aprile 1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, nei procedimenti penali a carico di A. V. ed altri e di A. A. ed altri iscritte ai nn. 631 e 654 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha sollevato, con ordinanze del 20 e del 22 aprile 1998, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione;

che il rimettente censura líart. 6, comma 5, della legge n. 267 del 1997 nella parte in cui non estende la regola della limitata efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgano a dibattimento della facolt‡ di non rispondere, anche allíipotesi in cui il coimputato o líimputato di reato connesso si avvalgano della facolt‡ di non rispondere nel corso dell'incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 dellíart. 6 della legge n. 267 del 1997 dopo la chiusura delle indagini preliminari;

che a parere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti la disciplina impugnata violerebbe gli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., perchË irragionevolmente non contempera i principi espressi dallíart. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia...

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