Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2010

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione16 Aprile 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 139

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi dal Tribunale di Catania con ordinanza del 17 luglio 2009 e dal Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina) con ordinanza del 26 marzo 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 299 e 301 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, con ordinanza del 17 luglio 2009 (r.o. n. 299 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui – avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis del codice penale, 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – esclude la possibilità di dimostrare, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’indisponibilità di un reddito superiore ai limiti indicati nell’art. 76, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il giudice rimettente è chiamato a valutare il reclamo proposto dall’interessato, già in precedenza ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato, nei confronti del provvedimento con il quale il Tribunale di Catania, preso atto dell’esistenza a suo carico di una precedente condanna irrevocabile per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha disposto la revoca del beneficio. Ciò in applicazione del comma 4-bis dell’art. 76 del testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125).

    Il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, come la revoca dell’ammissione sia stata correttamente disposta, conil provvedimento oggetto di reclamo, alla luce della previsione contenuta nell’art. 112, comma 1, lettera d), dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, entro i cinque anni successivi alla definizione del processo, il giudice provvede a revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso constati la mancanza, «originaria o sopravvenuta», delle relative condizioni di reddito. In particolare, anche la presunzione negativa introdotta con il d.l. n. 92 del 2008 dovrebbe essere apprezzata nella valutazione sulla perdurante ammissibilità del beneficio.

    Non potrebbe essere accolta, a tale ultimo proposito, la tesi prospettata dalla difesa del reclamante, fondata sull’asserita «natura sostanziale» della norma censurata e dunque sulla sua irretroattività secondo il disposto dell’art. 2 cod. pen. La legge sul patrocinio a spese dell’Erario, osserva il rimettente, impone una valutazione «dinamica» dei requisiti reddituali, e la normativa di nuova introduzione influisce sull’accertamento dei redditi in questione.

    Poste tali premesse, il giudice a quo ritiene che l’introduzione di una presunzione iuris et de iure circa il superamento del reddito compatibile con il beneficio contrasti con il dettato costituzionale.

    Dopo aver richiamato, in particolare, il disposto del terzo comma dell’art. 24 Cost., il rimettente sottolineacome la Corte costituzionale abbia stabilito che la difesa dei non abbienti è oggetto di un interesse generale, oltre che soggettivo, tanto che non rilevano le ragioni concrete dell’indisponibilità di un reddito adeguato (sono citate le sentenze n. 144 del 1992, n. 139 del 1998 e n. 33 del 1999). La Corte di cassazione, dal canto suo, avrebbe posto in luce la particolare cogenza, nei giudizi penali, dell’interesse pubblico ad una piena esplicazione del diritto di difesa (è richiamatala sentenza delle Sezioni unite penali n. 25 del 24 novembre 1999).

    Chiarito il rango costituzionale del diritto all’assistenza tecnica dei non abbienti, il giudice a quo rileva come la presunzione introdotta dal legislatore discrimini ingiustificatamente tra coloro che siano stati condannati per i delitti indicati nella norma censurata e persone che siano state condannate per reati diversi. La differenza di trattamento non potrebbe essere giustificata «con il solo riferimento al maggior allarme sociale derivante dalla commissione dei delitti» compresi nell’elenco dello stesso comma 4-bis dell’art. 76. D’altra parte, se il legislatore avesse inteso semplicemente escludere i soggetti in questione dall’accesso al beneficio, l’avrebbe esplicitamente disposto, secondo il modello già applicato con riguardo ad alcuni reati tributari (art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002).

    I principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbero violati anche sotto altri profili. Sarebbe ingiustificato, anzitutto, il diverso trattamento istituito tra gli appartenenti ad associazioni criminali: infatti, riguardo ai componenti delle associazioni di tipo mafioso e delle associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la norma censurata introduce una presunzione generalizzata di «abbienza», senza distinguere a seconda del ruolo, ed in particolare tra dirigenti e semplici partecipi; nel caso delle associazioni finalizzate al narcotraffico, invece, la citata presunzione colpisce unicamente organizzatori e dirigenti del sodalizio, posto il riferimento in via esclusiva al comma 1 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Non sarebbe ragionevole, secondo il rimettente, una differente valutazione del ruolo apicale in ragione delle diverse finalità perseguite dai gruppi criminali.

    Del pari irragionevole sarebbe l’analogia di trattamento istituita tra i partecipi di un’associazione mafiosa ed i soggetti che abbiano «solo» commesso un reato avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. od al fine di agevolare l’attività di una associazione di tipo mafioso. L’estensione del meccanismo presuntivo a soggetti non appartenenti al gruppo criminale, per quanto ad esso contigui, varrebbe a contraddire la stessa ratio dell’intervento legislativo.

    La normativa censurata colliderebbe anche con l’art. 24, terzo comma, Cost., con l’art. 6, comma 3, lettera c), della...

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