Merito

Pagine209-215

Page 209

CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI SEZ. II, 27 DICEMBRE 2010, N. 7627

Pres. Giannelli – est. Giannelli – imp. G.d.

Giudizio abbreviato y Impugnazioni y Impugnazione del pubblico ministero y Ricorso per saltum y Conversione del ricorso in appello y Conseguenza y Appellabilità della sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato y Inammissibilità y Limiti y Ragioni.

A fronte del divieto, imposto dal terzo comma dell’articolo 443 c.p.p., di appello “quoad poenam” da parte del P.M. e/o del P.G. avverso le sentenze emesse a seguito di procedimento condotto con il rito abbreviato, se è vero che tale appello non è, in sé, inammissibile, dovendo esser convertito - se proposto - in ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 568, quinto comma, c.p.p., non è rispondente a legittimità la procedura secondo la quale, a seguito del meccanismo di conversione in appello del ricorso “per saltum” proposto dalla Pubblica Accusa ai sensi del combinato disposto degli articoli 569 e 580 c.p.p., diverrebbe appellabile la sentenza di cui sopra, atteso il sin troppo esplicito divieto posto dal terzo comma dell’articolo 443 c.p.p., ragion per cui, nel giudizio di secondo grado, la Pubblica Accusa incorre nella sanzione di inammissibilità di cui all’articolo 591, primo comma, n. 1, c.p.p., sub specie di mancanza di legittimazione. In ogni caso, anche a seguito della modifica introdotta all’articolo 111, secondo comma, secondo inciso, della Costituzione, con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, le eventuali violazioni di legge “quoad poenam” in cui sia incorso il giudice in una procedura condotta con il rito abbreviato dovranno essere valutate dal Supremo Collegio, senza possibilità di conversione in appello, neanche ex artt. 569 e 580 c. p. p., attesa la preclusione legislativa più volte richiamata. (c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 569; c.p.p., art. 580; c.p.p., art. 591) (1)

(1) La pronuncia in epigrafe si pone in consapevole parziale dissenso rispetto l’orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Si vedano, in aggiunta ai precedenti citati in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 1994, Silva, in questa Rivista 1995, 496; Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 1992, Fiorà, ivi 1992, 581 e Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 1992, Fino, ivi 1992, 580.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l’inammissibilità dell’appello del Procuratore Generale ai sensi dell’articolo 443, terzo comma, c.p.p..

Secondo un indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, nel caso di cui all’indicata disposizione, l’appello del P.G. avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di procedimento condotto con rito abbreviato, fuori del caso di mutamento del titolo del reato, non è inammissibile, ma si converte in ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 568, quinto comma, c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 1993, n. 1012, Guarino); da ciò si fa derivare la conseguenza che, nel caso di proposizione dell’appello anche da parte dell’imputato, il ricorso per Cassazione proposto dalla Pubblica Accusa si converte in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p. (Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 1998, n. 6593, Cossu; Cass. pen., sez. V, 4 maggio 1992, n. 5153, Rodigari, RV 211238); che, più segnatamente, “il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell’imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione” (Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 2004, n. 1299, Corrias, RV 227632; Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1992, n. 6022, Docci).

Questa Corte territoriale ritiene non potersi condividere in toto i suenunciati principi: è vero che il testo dell’articolo 443, terzo comma, c.p.p. non richiama la categoria dell’inammissibilità quanto all’appello del Pubblico Ministero quoad poenam, ma dispone che quest’Ufficio non può proporre appello; che, quindi, l’eventuale, siffatto, gravame va convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 568, terzo comma, c.p.p., con trasmissione degli atti alla Corte Suprema, che dovrà valutare se l’impugnazione contenga i requisiti di forma e sostanza del ricorso in questione; non si condivide, però, il passaggio alla appellabilità sopravvenuta a seguito di conversione del ricorso per saltum della Pubblica Accusa in appello nel caso di proposizione di tale impugnazione anche da parte dell’imputato.

Le ragioni di unitarietà e di economia processuale cui fa riferimento la Suprema Corte non possono superare· il rilievo della irragionevolezza di un sistema - quale dovrebbe essere quello del combinato disposto degli articoli 569 e 580 c.p p. - capace di privare l’imputato, che ha il diritto di proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato anche, e, se del caso, unicamente, quoad poenam, del diritto riconosciutogli dalla legge di non vedersi contrapposto, in sede di appello, il Pubblico Ministero relativamente al trattamento sanzionatorio, nell’ambito di un rito alternativo, che, per sua natura, e denominazione, tende alla brevità del pro-

Page 210

cesso, specialmente oggi, in cui essa è garantita, per tutti i tipi di procedimento, dall’articolo 111, secondo comma, secondo inciso, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Il meccanismo degli articoli 569 e 580 c.p.p. presuppone la mancanza di divieti legislativi inerenti all’impugnazione che sia effetto di conversione: in Corte d’Appello, per legge, non può essere trattato il tema del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato dal giudice di prime cure, e, se vi siano violazioni di legge al riguardo, dovrà essere la Corte di Cassazione a conoscerne, in quanto presso la Corte territoriale, al riguardo, si verifica l’inammissibilità della suddetta proposizione di gravame, avendo, il legislatore, privato la Pubblica Accusa della legittimazione all’appello ai sensi dell’articolo 591, primo comma, lettera a), c.p.p..

Quanto all’appello proposto nell’interesse dell’imputato, esso è da rigettare: non può essere concessa l’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4, c.p., relativamente ai delitti sub b) ed e), in quanto il danno patrimoniale cagionato attraverso la violazione più grave non è, di sicuro, da considerare di speciale tenuità, trattandosi della rapina di un’autovettura; quanto alle invocate attenuanti generiche, esse non possono assolutamente essere concesse, in considerazione della notevole reiterazione di gravi violazioni della legge penale nell’ambito di una stessa giornata, dei numerosi, gravi e specifici precedenti penali, e, soprattutto, in base ad una lettura, gravemente a fortiori, del disposto dell’articolo 62, terzo comma, c.p., introdotto dall’articolo 1, primo comma, lettera f bis), del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. in L. 24 luglio 2008, n. 125. Il trattamento sanzionatorio, in base alle suesposte argomentazioni, è da ritenere perfettamente rispettoso dei canoni di commisurazione della pena dettati dagli articoli 132 e 133 c.p..

Non competono al G.D. gli invocati benefici.

II G.D. va conseguentemente condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Senza che in ciò possa ravvisarsi violazione del divieto della reformatio in peius (Cass. pen., sez. un., 17 luglio 1998, n. 8411, P.G. in proc. Ishaka, in Arch. Nuova proc. pen., 1998, 4, 561, RV 210980; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2004, n, 3538, Maisto, RV 230305), non avendovi provveduto il primo giudice, va applicata all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. (Omissis)

TRIBUNALE PENALE DI NOLA UFF. GIP, ORD. 9 DICEMBRE 2010

Est. Campoli – imp. X.

Indagini preliminari y Incidente probatorio y Richiesta y Mancato rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari y Conseguenze y Fattispecie.

In tema di investigazioni difensive, le Parti - intese in senso lato - possono chiedere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT