Ordinanza nº 155 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione21 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 155

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, promosso dalla Corte d’appello di Milano sull’istanza proposta da S.F. con ordinanza depositata il 7 settembre 2011, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 7 settembre 2011 (r.o. n. 260 del 2011), la Corte d’appello di Milano, terza sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dell’articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125), «nella parte in cui impone che il reddito degli imputati» già condannati con sentenza definitiva per il reato previsto dall’art. 73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), «sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio»;

che la Corte rimettente premette che, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, P.G. è stato ammesso, con provvedimento del Tribunale di Milano del 30 settembre 2004, al gratuito patrocinio e ha nominato un difensore di fiducia;

che, il 21 gennaio 2011, il difensore ha presentato richiesta di liquidazione dei compensi per la sua attività professionale relativa al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio successivo all’annullamento della precedente sentenza di appello;

che, secondo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT