LEGGE 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Coming into Force26 Luglio 2008
Published date25 Luglio 2008
Enactment Date24 Luglio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/25/008G0149/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.173 del 25-07-2008
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea»;

alla lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

;

alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole. «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

b-bis) all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;

3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici»;

4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate», sono inserite le seguenti: «anche straniere»;

5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere»;

b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:

"Art. 495. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non e' inferiore a due anni:

1 ) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:

"Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). -- Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:

"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni";

b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:

"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"

;

alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette»;

dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"

;

alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»;

alla lettera f), nell'alinea, la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite dalle seguenti: «l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»;

dopo la lettera f. e' aggiunta la seguente:

f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:

"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo' essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"

.

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all'articolo 51:

1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";

2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;

0b) all'articolo 328:

1) al comma 1-bis, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";

2) il comma 1-ter e' abrogato;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1 -quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"»;

alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"

;

alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» e' aggiunta la seguente: «antimafia»;

dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale"

;

alla lettera c), capoverso «4», la parola: «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

alla lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola: "quindicesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentesimo"»;

alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

alla lettera m), le parole: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). -- 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:

"Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in...

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