Merito

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Arch. nuova proc. pen. 3/2013
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
8 MARZO 2013, N. 880
PRES. FANULI – EST. FANULI – IMP. Z.E.
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
non detenuto y Domicilio dichiarato y Mancato re-
perimento del destinatario y Consegna al difensore
del decreto di citazione in appello y Atto rituale y
Omessa comunicazione del nuovo domicilio y Rile-
vanza y Esclusione.
. La notif‌ica del decreto di citazione in appello, esegui-
ta mediante consegna al difensore ex art. 161, comma
quarto, c.p.p. in quanto l’imputato non è stato reperito
al domicilio dichiarato, è rituale, a nulla rilevando il
diverso domicilio del soggetto, pur risultante dal cer-
tif‌icato anagraf‌ico o dalle notizie ricevute dall’agente
notif‌icatore, che non sia stato comunicato a norma del
disposto di cui al comma primo del medesimo articolo.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 161; c.p.p.,
art. 601) (1)
(1) In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2009,
Sistro, in Riv. pen. 2010, 676 che dichiara nulla la notif‌icazione
eseguita presso il difensore dell’imputato, quando si abbia notizia di
un nuovo domicilio di quest’ultimo sebbene non ancora comunicato
formalmente. Nello stesso senso, si veda Cass. pen., sez. IV, 29 maggio
2000, Pizzinato, in questa Rivista 2000, 409 che pone la necessità, per
il caso di specie, di una nuova notif‌ica, effettuata presso la nuova
residenza o dimora.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha citato
a giudizio Z. E. per rispondere del reato di furto pluriag-
gravato descritto in rubrica. Il Tribunale di Ascoli Piceno
– Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto all’esito
del dibattimento, con sentenza n. 276 del 19 giugno 2009,
ha mandato assolto l’imputato pe non aver commesso il
fatto.
In particolare, secondo il giudicante, il fatto che sia
stata rilevata l’impronta dell’imputato su frammenti di
cellophane in cui era custodita la merce rubata non rap-
presenta prova suff‌iciente della sua responsabilità, po-
tendo la stessa essere stata lasciata “in altra circostanza
indipendente ed estranea”.
Avverso detta sentenza interpone appello il Procura-
tore Generale della Repubblica presso l’intestata Corte
di appello, censurando le conclusioni a cui è pervenuto il
primo giudice e chiedendo la condanna dell’imputato.
Prima di esaminare il merito dell’impugnazione va va-
lutata l’eccezione di nullità della notif‌ica all’imputato del
decreto di citazione in appello, sollevata dalla Difesa con
memoria depositata all’odierna udienza.
Sostiene la Difesa che la notif‌ica, effettuata a norma
dell’art. 161, comma 4, c.p.p. non è regolare, in quanto
risulta per tabulas che l’imputato si è trasferito dal domi-
cilio dichiarato e risiede anagraf‌icamente in altro luogo.
Per cui la notif‌ica doveva essere effettuata presso la
nuova residenza anagraf‌ica.
L’eccezione è infondata.
Il modello legale di notif‌icazione (successiva alla
prima) all’imputato che – come nella specie – non abbia
nominato difensore di f‌iducia, è compiutamente e chiara-
mente descritto nell’art. 161 c.p.p.
I primi due commi dell’anzidetta disposizione recitano
testualmente:
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudizia-
ria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona
sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né
internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati
nell’articolo 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio
per le notif‌icazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di
persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo
di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso
di rif‌iuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notif‌icazioni
verranno eseguite mediante consegna al difensore (…).
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l’invito a dichia-
rare o eleggere domicilio è formulato con l’informazione
di garanzia o con il primo atto notif‌icato per disposizione
dell’autorità giudiziaria. L’imputato è avvertito che deve
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o
eletto e che in caso di mancanza, di insuff‌icienza o di ini-
doneità della dichiarazione o della elezione, le successive
notif‌icazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è
stato notif‌icato.
Il quarto comma dell’anzidetta disposizione stabilisce
il modus operandi nel caso – quale quello in esame – in cui
l’imputato si trasferisca ed ometta di comunicarlo.
4. Se la notif‌icazione nel domicilio determinato a nor-
ma del comma 2 diviene impossibile , le notif‌icazioni sono
eseguite mediante cons egna al di fensore. Nello stesso
modo si proced e quando, nei casi previsti dai commi 1
e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano
o sono insuff‌icienti o inidonee. Tuttavia, quan do risulta
che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è
stato nella con dizione di comunicare il mu tamento del
luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni de-
gli articoli 157 e 159.

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