Sentenza nº 364 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 2007

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione07 Novembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 364

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 16 novembre 2005 e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 4 maggio 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 25, 26 e 373 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 e n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell’azienda Policlinico Umberto I, dell’Alse Medica s.r.l. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Antonio Capparelli per l’azienda Policlinico Umberto I, Sergio Como e Ennio Luponio per la Alse Medica s.r.l. e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l.- Nel corso di un giudizio di ottemperanza, promosso dalla Technodal s.r.l. nei confronti dell’azienda Policlinico Umberto I di Roma, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, terza sezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (r. o. n. 25 del 2006).

Nel descrivere la vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, il TAR espone che la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, da parte dell’azienda convenuta, del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso in data 28 aprile 2001 dal Tribunale civile di Roma e dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, il successivo 14 agosto 2001. Il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dell’azienda Policlinico Umberto I per servizi prestati dalla società ricorrente nei confronti della disciolta azienda universitaria Policlinico Umberto I, nel periodo dal 18 dicembre 1996 al 30 ottobre 1999, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, la prima azienda sopra menzionata era succeduta alla seconda. Divenuto esecutivo il decreto per mancata opposizione, la società creditrice aveva inutilmente esperito le procedure esecutive in sede civile, vedendosi perciò costretta a promuovere il giudizio amministrativo di ottemperanza nei confronti della menzionata azienda. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del disposto dell’art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, sostenendo, inoltre, che il giudizio doveva essere dichiarato estinto d’ufficio in base alla disposizione censurata.

Il giudice a quo precisa che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva deve ritenersi infondata, in quanto il giudicato sostanziale portato dal decreto ingiuntivo ormai irrevocabile copre anche l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti in sede di opposizione al medesimo; e che si presenta, invece, non manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla società ricorrente.

Il TAR remittente, dopo aver richiamato testualmente il contenuto del censurato art. 7-quater, osserva che la seconda eccezione sollevata dall’azienda Policlinico Umberto I dovrebbe essere accolta, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di ottemperanza pendente, il che dà conto della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in quanto relativa a norma della quale il giudice a quo deve fare applicazione.

Ciò premesso circa la rilevanza, il TAR per il Lazio osserva che la norma in esame appare in contrasto con i richiamati parametri costituzionali. Ed infatti, la ratio legis è quella di limitare, anche in sede esecutiva, la successione della neo-istituita azienda Policlinico Umberto I nei rapporti che facevano capo alla soppressa omonima azienda universitaria, «al solo troncone delle obbligazioni relative all’esecuzione dei contratti di durata successivo alla data della sua istituzione», secondo il dettato del menzionato art. 8-sexies del d.l. n. 136 del 2004. In vista di tale obiettivo, il legislatore ha stabilito l’inefficacia dei titoli esecutivi formatisi nei confronti dell’azienda Policlinico Umberto I per crediti sorti anteriormente all’istituzione della medesima - con conseguente inefficacia dei pignoramenti ed estinzione dei giudizi di ottemperanza pendenti - imponendo che, per le esecuzioni intraprese relativamente ai citati titoli esecutivi, vi fosse il subentro del commissario istituito dall’art. 2 del d.l. n. 341 del 1999. Ora, poiché la disposizione del censurato art. 7-quater fa riferimento ai decreti ingiuntivi ed alle sentenze «esecutivi», stabilendone l’inefficacia, tale locuzione «ne presuppone il passaggio in giudicato».

Compiuta tale ricostruzione del sistema vigente, il giudice a quo ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato in numerose pronunce i limiti ai quali il legislatore deve attenersi nell’emanare norme con efficacia retroattiva, e che nella sentenza n. 525 del 2000 è stato espressamente stabilito che al legislatore è precluso intervenire con norme retroattive per annullare gli effetti del giudicato, poiché in tal modo vengono alterati i rapporti tra il potere legislativo e quello giurisdizionale. La disposizione denunciata, in realtà, non si limita, attraverso lo strumento dell’interpretazione autentica, a circoscrivere la portata effettiva della successione dell’azienda Policlinico Umberto I nei rapporti della precedente azienda universitaria, ma pone nel nulla alcuni provvedimenti giurisdizionali già passati in giudicato. In questo modo tale disposizione colpisce il diritto del cittadino ad agire in giudizio per ottenere una pronuncia senza onerose reiterazioni. Ad avviso del TAR, inoltre, la norma denunciata appare anche viziata da irragionevolezza, perché incide su provvedimenti passati in giudicato, al solo scopo di «dare rilevanza esterna retroattiva ad un criterio organizzativo di centri di spesa che si sarebbe potuto conseguire con strumenti interni di regresso».

Alla luce di tutte le esposte considerazioni, il giudice remittente sostiene che l’art. 7-quater del d.l. n. 7 del 2005, inserito dalla legge di conversione n. 43 del 2005, sia in contrasto con gli artt. 101 e 103 Cost., sotto il profilo della lesione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale; con gli artt. 24 e 113 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto del cittadino di agire in giudizio e di ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
7 temas prácticos
  • Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2013
    • Italia
    • 9 Mayo 2013
    ...problema di vanificazione del «giudicato» (per la cui definizione sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 2008, n. 364 e n. 267 del 2007, n. 282 del 2005, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 115 del 1990). Il cosiddetto «giudicato cautelare» si risolve in una mera preclus......
  • n. 85 SENTENZA 9 aprile - 9 maggio 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 15 Maggio 2013
    • 9 Mayo 2013
    ...problema di vanificazione del «giudicato» (per la cui definizione sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 2008, n. 364 e n. 267 del 2007, n. 282 del 2005, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 115 del 1990). Il cosiddetto «giudicato cautelare» si risolve in una mera preclus......
  • Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2013
    • Italia
    • 21 Junio 2013
    ...e l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, incidendo sulla effettività delle pronunce da essa rese. È richiamata in proposito la sentenza n. 364 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 ......
  • n. 154 SENTENZA 17 - 21 giugno 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 26 Giugno 2013
    • 21 Junio 2013
    ...e l'indipendenza dell'autorita' giudiziaria, incidendo sulla effettivita' delle pronunce da essa rese. E' richiamata in proposito la sentenza n. 364 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
4 sentencias
  • Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2013
    • Italia
    • 9 Mayo 2013
    ...problema di vanificazione del «giudicato» (per la cui definizione sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 2008, n. 364 e n. 267 del 2007, n. 282 del 2005, n. 525 e n. 374 del 2000, n. 115 del 1990). Il cosiddetto «giudicato cautelare» si risolve in una mera preclus......
  • Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2013
    • Italia
    • 21 Junio 2013
    ...e l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, incidendo sulla effettività delle pronunce da essa rese. È richiamata in proposito la sentenza n. 364 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 ......
  • Ordinanza nº 436 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2008
    • Italia
    • 23 Diciembre 2008
    ...il creditore, costituitosi in giudizio, deduce la infondatezza della opposizione richiamando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2007; che il rimettente prosegue osservando che «contro l’ente, Ospedale Mauriziano, non possono essere promosse azioni esecutive fo......
  • Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2010
    • Italia
    • 11 Junio 2010
    ...ed autonomi rispetto a questi». Infine, la Provincia reputa inconferente il richiamo del rimettente alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2007; nel caso in questione, infatti, la norma denunciata non determina affatto l’estinzione dei giudizi pendenti, né incide sull’esito dei......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT