Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 2010

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione11 Giugno 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 209

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sezione autonoma di Bolzano, con ordinanza del 29 ottobre 2008, iscritta al numero 74 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e quello, fuori termine, del Comune di Naz Sciaves;

udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 29 ottobre 2008, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sezione autonoma di Bolzano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), per violazione degli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    1.1. – In punto di fatto, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa riferisce di aver accertato in un precedente giudizio, su ricorso di E.B. e di M.L., l’illegittimità di una modifica al piano urbanistico del Comune di Naz Sciaves, consistente nella previsione di una zona di completamento su un’area di proprietà della controinteressata E.K., e la conseguente invalidità della concessione edilizia n. 33 del 2001 rilasciata per la costruzione di una casa monofamiliare su tale area (sentenza 19 dicembre 2001, n. 366, del Tribunale regionale rimettente, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 12 giugno 2007, n. 3106).

    Il medesimo Tribunale aggiunge di aver annullato, con la sentenza 24 novembre 2003, n. 474 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 19 dicembre 2007, n. 3302), anche la concessione edilizia n. 40 del 2002, rilasciata dal Comune di Naz Sciaves in forza del combinato disposto degli artt. 85 e 107, comma 23, della legge prov. n. 13 del 1997. Con la citata concessione edilizia del 2002 si sarebbe tentato di legittimare la costruzione già eseguita (ma divenuta illegittima per effetto della sentenza n. 366 del 2001 sopra richiamata), mediante «un intervento di sanatoria consistente nel conferire un nuovo titolo sostanziale (essendo venuta meno la zona di completamento) al fabbricato (tramite la trasformazione, con spostamento, di cubatura rurale)».

    Infine, con la sentenza 12 ottobre 2005, n. 338 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 12 giugno 2007, n. 3107), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa ha annullato la concessione edilizia n. 42 del 2004, avente ad oggetto il rilevamento dell’esistente, rilasciata a norma dell’art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997, come modificato nel frattempo dall’art. 32, comma 15, della legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004).

    La sentenza da ultimo richiamata ha dichiarato l’illegittimità della sanatoria per due ordini di motivi: a) in primo luogo, perché l’illegittimità della concessione edilizia non sarebbe derivata da vizi di procedura, ma da vizi di sostanza, non rimovibili tramite il pagamento della sanzione pecuniaria a norma dell’art. 88 della legge prov. n. 13 del 1997; b) in secondo luogo, in quanto contrastante con il comma 1-bis del richiamato art. 88, nel testo in allora vigente, che vietava l’emissione della concessione edilizia in sanatoria sulle aree soggette al vincolo di inedificabilità (anche relativa) di cui all’art. 27 della legge della Provincia di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 4 (Modifiche all’ordinamento urbanistico provinciale).

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa riferisce ancora che tutte le indicate sentenze risultano passate in giudicato e che le due ricorrenti hanno pertanto avviato, davanti al medesimo Tribunale, i giudizi per ottenere la definizione dell’esecuzione e l’ottemperanza delle sentenze stesse.

    Dopo l’inizio della fase esecutiva, la controinteressata E.K., proprietaria dell’immobile oggetto della controversia, ha impugnato l’ingiunzione di demolizione emessa dal Commissario ad acta.

    Infine, nelle more del giudizio di ottemperanza e dell’impugnazione del provvedimento del Commissario ad acta, è entrata in vigore la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 luglio 2007, n. 3 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «legge urbanistica provinciale»), che, con l’art. 23, ha aggiunto i due commi (6 e 7), oggetto dell’odierno giudizio di legittimità costituzionale, all’art. 107-bis della legge prov. n. 13 del 1997.

    I censurati commi 6 e 7 stabiliscono: «6. Al comma 1 dell’articolo 88 la dizione: “In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative” si interpreta nel senso che l’annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi. 7. Al comma 1-bis dell’articolo 88 la dizione: “area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4” si interpreta nel senso che si tratta di un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4».

    In applicazione delle norme appena citate, l’Assessore all’urbanistica del Comune di Naz Sciaves ha rilasciato una nuova concessione edilizia in sanatoria, anch’essa impugnata dalle ricorrenti E.B. e M.L. e che costituisce oggetto del quarto ricorso di cui è investito l’odierno rimettente.

    1.2. – Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, dopo aver riassunto i motivi di impugnazione dei quattro ricorsi e aver disposto la riunione dei relativi procedimenti, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge prov. n. 13 del 1997, come modificato dall’art. 23 della legge prov. n. 3 del 2007, prospettata dalle ricorrenti E.B. e M.L.

    A tal proposito, il rimettente sottolinea come l’art. 88, comma 1, della legge prov. n. 13 del 1997 limiti la produzione degli effetti della concessione in sanatoria, prevista dall’art. 85 della medesima legge provinciale, ai casi di annullamento della concessione edilizia «qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative». Sarebbero invece esclusi i casi di annullamento per vizi sostanziali ovvero riguardo a costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta o relativa.

    Diversamente, le censurate norme di interpretazione autentica del suddetto art. 88 ammettono la sanatoria quando l’annullamento di una concessione edilizia sia dipeso «anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi».

    In merito, il Tribunale rimettente osserva che la Corte costituzionale ha ammesso la possibilità per il legislatore regionale (e per quello delle Province autonome) di emanare norme con efficacia retroattiva, sia interpretative sia innovative, «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (sentenza n. 376 del 2004).

    1.3. – In riferimento al caso di specie, il giudice a quo evidenzia come, con le norme interpretative censurate, sia stato attribuito al citato art. 88 un significato diverso da quello desumibile dal dato letterale e dall’interpretazione sistematica della disciplina, vigente nella Provincia autonoma di Bolzano, in materia di «governo del territorio» (art. 117, terzo comma, Cost.). D’altra parte, l’asserita interpretazione autentica non troverebbe fondamento neanche nella normativa statale in materia (art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

    Le norme censurate, inoltre, incidendo illegittimamente su un contenzioso pendente, violerebbero «le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti» (artt. 102 e 113 Cost.).

    Sarebbero del pari violati gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le norme denunciate vanificherebbero in parte «i risultati dell’attività giudiziaria svolta, sulla cui definitività i ricorrenti potevano fare ragionevole affidamento». Il rimettente, dopo aver richiamato alcune pronunzie della Corte costituzionale, sottolinea come i censurati commi 6 e 7 dell’art. 107-bis, «travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati», finiscano «per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali» (è citata in proposito la sentenza n. 364 del 2007).

    1.4. – Da ultimo, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa rileva che lo stesso giorno della trattazione nel merito della causa in oggetto è entrata in vigore la legge della Provincia autonoma di...

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