Ordinanza nº 436 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2008

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione23 Dicembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 436

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, promosso con ordinanza del 29 gennaio 2008 dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento civile vertente tra l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e la Roche S.p.a., iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 29 gennaio 2008, il Tribunale ordinario di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione alla esecuzione presso terzi, ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui, secondo la ricostruzione del rimettente, «prevede una successione ex lege, della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, cd. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che il Tribunale, dopo aver premesso che è chiamato a giudicare in ordine alla opposizione alla esecuzione presso terzi proposta dalla debitrice esecutata Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano nei confronti della pignorante Roche S.p.a. e che la procedura esecutiva ha titolo in un decreto ingiuntivo esecutivo ed in una pedissequa sentenza, aggiunge che la opponente chiede anche la sospensione della esecuzione e che il creditore, costituitosi in giudizio, deduce la infondatezza della opposizione richiamando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2007;

che il rimettente prosegue osservando che «contro l’ente, Ospedale Mauriziano, non possono essere promosse azioni esecutive fondate su sentenze o decreti ingiuntivi» a partire dall’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4;

che, tanto riferito, il giudice a quo osserva che il pignoramento eseguito sarebbe inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006 e 30, comma 3, del d.l. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni, con legge n. 222 del 2007;

che la prima di tali disposizioni prevede, fra l’altro, la successione della Fondazione Ordine Mauriziano nelle azioni esecutive, fondate su provvedimenti giurisdizionali esecutivi, intraprese contro l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, mentre la seconda disposizione sancisce che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata nei confronti della...

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