DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277 - Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

Coming into Force23 Novembre 2004
Published date22 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/22/004G0310/CONSOLIDATED/20121219
Enactment Date19 Novembre 2004
Official Gazette PublicationGU n.274 del 22-11-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresi', la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attivita' sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: "Ente", e' conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera' la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

  2. L'Ente e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

  3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attivita' nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresi', la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attivita' sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. (Ente Ordine Mauriziano di Torino).

((1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

  1. L'Ente continua a svolgere la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero;

Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative misure di riordino e di risanamento tempestivamente avviate dal Commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per evitare che il costante incremento degli interessi passivi e il moltiplicarsi delle azioni promosse dai creditori possano arrecare grave pregiudizio al funzionamento dell'Ente, soprattutto nel rilevante settore dei servizi sanitari;

Ritenuta, altresi', la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attivita' sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza della regione Piemonte, avviando, nel contempo, le procedure finalizzate al risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei beni del disponibile patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. (Ente Ordine Mauriziano di Torino).

  1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

  2. L'Ente continua a svolgere la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione. 2 3

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