LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596 - Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione

Coming into Force13 Dicembre 1962
Enactment Date05 Novembre 1962
Published date28 Novembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/11/28/062U1596/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.303 del 28-11-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Ordine Mauriziano e' conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformita' della presente legge.

Art 2.

L'Ordine Mauriziano ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno.

L'Ordine ha sede in Torino.

Art 3.

Sono organi dell'Ordine:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) la Giunta esecutiva;

4) il Collegio dei revisori.

Art 4.

Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attivita', presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza e' sostituito dal membro piu' anziano della Giunta esecutiva.

Art 5.

Il Consiglio di amministrazione e' composto:

dal presidente dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;

da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanita', fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;

da tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalita' dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.

Il Consiglio e' nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.

Art 6.

La Giunta esecutiva e' composta:

dal presidente;

da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

Art 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

1) i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;

2) i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale...

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