LEGGE 21 gennaio 2005, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

Coming into Force22 Gennaio 2005
Enactment Date21 Gennaio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/01/21/005G0014/ORIGINAL
Published date21 Gennaio 2005
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277.

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera', nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione

.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione...

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