Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2013

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 85

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 22 gennaio 2013 e dal Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 15 gennaio 2013, iscritte, rispettivamente, ai nn. 19 e 20 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di Bruno Ferrante nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Ilva S.p.A., nonché gli atti di intervento della Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, di Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria), della Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Luisa Torchia, Francesco Mucciarelli e Marco De Luca per Bruno Ferrante, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Ilva S.p.A., Francesca Fegatelli per l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus, Sergio Torsella per Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, Giuseppe Pericu per la Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria) e per Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, nonché gli avvocati dello Stato Maurizio Borgo e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato, con ordinanza depositata in data 22 gennaio 2013 (r.o. n. 19 del 2013), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) – recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 – in relazione agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 27, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

    All’art. 1 del citato d.l. n. 207 del 2012 è previsto che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l’interesse strategico nazionale e che occupino almeno duecento persone, l’esercizio dell’attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell’occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

    Al successivo art. 3 è stabilito che l’impianto siderurgico Ilva di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell’art. 1, che l’AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dal citato art. 1, che la società indicata è reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro dell’autorità giudiziaria e che i prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possono essere commercializzati dall’impresa.

    1.1.– Dopo aver premesso d’essere investito di due richieste del pubblico ministero, relativamente a beni in attuale condizione di sequestro, il rimettente illustra anzitutto la sequenza dei provvedimenti cautelari succedutisi nel giudizio a quo.

    Il 25 luglio 2012, su richiesta della locale Procura della Repubblica, lo stesso giudice a quo aveva disposto l’applicazione di misure cautelari personali e reali con riguardo a delitti realizzati, secondo l’ipotesi accusatoria, nella gestione dell’impianto siderurgico dell’Ilva S.p.A. di Taranto.

    Si procedeva in particolare, nei confronti di amministratori e dirigenti della società, con riguardo a reati ambientali integrati mediante emissioni nocive nell’atmosfera di polveri e gas (artt. 81 e 110 del codice penale; artt. 24 e 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»; artt. 256 e 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»). Si procedeva, inoltre, riguardo ad ipotesi di concorso nei reati (talvolta continuati) di cui agli artt. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 635 (Danneggiamento), 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), 674 (Getto pericoloso di cose) del codice penale.

    I provvedimenti cautelari erano stati adottati in base ad un complesso di risultanze, comprese due perizie assunte in regime di incidente probatorio (l’una a carattere chimico-ambientale e l’altra a carattere medico-epidemiologico).

    Il rimettente segnala che i provvedimenti in questione sono divenuti inoppugnabili, perché confermati dal tribunale del riesame con due distinte ordinanze, una delle quali posta ad oggetto di un ricorso per cassazione poi respinto (è il caso delle misure restrittive personali), e l’altra neppure impugnata (è il caso delle misure reali).

    1.1.1.– La misura cautelare del sequestro preventivo aveva riguardato ampie porzioni dello stabilimento siderurgico di Taranto, senza facoltà d’uso per il gestore, con la nomina concomitante di un collegio di custodi, il cui mandato non comprendeva la continuazione dell’attività produttiva, ma piuttosto l’avvio delle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto in condizioni di sicurezza. Il rimettente segnala come il Tribunale del riesame, pur avendo parzialmente modificato il provvedimento, avesse confermato la necessità di una immediata interruzione dell’attività nelle cosiddette «aree a caldo», subordinando l’ipotetica loro ripresa ad una futura autorizzazione, condizionata dalla puntuale esecuzione degli interventi prospettati dai periti nell’ambito dell’incidente probatorio assunto nel giudizio principale, e dall’instaurazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni. Il Tribunale dunque, sempre secondo il rimettente, aveva chiaramente disposto la “sottrazione” al gestore della disponibilità degli impianti, consentendo l’attuazione di interventi «all’esclusivo fine della eliminazione della situazione di pericolo».

    Riguardo al sequestro degli impianti, erano poi intervenute alcune ordinanze di rigetto delle richieste di revoca o, in subordine, di autorizzazione a proseguire le attività produttive.

    Lo stesso giudice a quo, con decreto del 22 novembre 2012, aveva disposto anche il sequestro «del prodotto finito e/o semilavorato» giacente nelle aree di stoccaggio dello stabilimento Ilva e realizzato in epoca successiva al sequestro degli impianti di produzione. La misura era stata applicata anzitutto nella prospettiva della confisca, a norma dell’art. 240, primo comma, cod. pen. e dell’art. 321, comma 1, del codice di procedura penale, trattandosi del prodotto della condotta illecita consistita nella «imperterrita» prosecuzione dell’attività industriale inquinante nonostante l’esplicito divieto posto dai provvedimenti giudiziari. In secondo luogo, la cautela era stata adottata, in applicazione del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., per il perseguimento delle finalità di prevenzione tipiche della fattispecie cautelare.

    Sempre in data 22 novembre 2012 era stata emessa anche una nuova ordinanza applicativa di misure personali. Al novero dei reati già contestati in precedenza si era aggiunto quello di associazione per delinquere (art. 416, commi primo e secondo, cod. pen.).

    1.1.2.– Poste le premesse indicate, il Giudice rimettente riferisce d’avere ricevuto il 4 gennaio 2013, in relazione al sequestro dell’impianto industriale, una richiesta del pubblico ministero, volta in sostanza ad «adeguare» il titolo cautelare alle novità normative nel frattempo intervenute, con una contestuale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
7 temas prácticos
  • Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 2018
    • Italia
    • 18 Gennaio 2018
    ...protetti. La tutela della salute collettiva sarebbe diventato un «valore tirannico» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche se avrebbe potuto essere analogamente realizzata da un modello come quello regionale, senza la “scelta tragica” della Inoltre, le misur......
  • Sentenza nº 280 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 2019
    • Italia
    • 20 Dicembre 2019
    ...contrasterebbe con la garanzia della riserva di giurisdizione così come ricostruita dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 85 del 2013). Le parti private evidenziano infine come la disposizione censurata sia affetta da manifesta irragionevolezza – come tale censurabile......
  • n. 5 SENTENZA 22 novembre 2017- 18 gennaio 2018 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 24 Gennaio 2018
    • 22 Novembre 2017
    ...protetti. La tutela della salute collettiva sarebbe diventato un «valore tirannico» (e' citata la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche se avrebbe potuto essere analogamente realizzata da un modello come quello regionale, senza la "scelta tragica" della coercizione. Ino......
  • Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2018
    • Italia
    • 23 Marzo 2018
    ...dalla legge n. 231 del 2012, considerata non affetta da illegittimità costituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013, per la presenza di «specifici contrappesi normativi», mancanti nella specie ora in esame, e costituiti dalla subordinazione della prosecuzione dell......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
5 sentencias
  • Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 2018
    • Italia
    • 18 Gennaio 2018
    ...protetti. La tutela della salute collettiva sarebbe diventato un «valore tirannico» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche se avrebbe potuto essere analogamente realizzata da un modello come quello regionale, senza la “scelta tragica” della Inoltre, le misur......
  • Sentenza nº 280 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 2019
    • Italia
    • 20 Dicembre 2019
    ...contrasterebbe con la garanzia della riserva di giurisdizione così come ricostruita dalla giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 85 del 2013). Le parti private evidenziano infine come la disposizione censurata sia affetta da manifesta irragionevolezza – come tale censurabile......
  • SENTENZA BREVE Nº 202100036 di TRGA - Trento, 11-03-2021
    • Italia
    • Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
    • 11 Marzo 2021
    ...limitarne la portata. Emblematico al riguardo è il caso dell’ILVA di Taranto, affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013. Nella fattispecie, a fronte dell’interruzione delle attività delle acciaierie ILVA, ordinata dal giudice a tutela della salute dei lavoratori e ......
  • Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2018
    • Italia
    • 23 Marzo 2018
    ...dalla legge n. 231 del 2012, considerata non affetta da illegittimità costituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013, per la presenza di «specifici contrappesi normativi», mancanti nella specie ora in esame, e costituiti dalla subordinazione della prosecuzione dell......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT