SENTENZA BREVE Nº 202100036 di TRGA - Trento, 11-03-2021

Presiding JudgePOLIDORI CARLO
Date11 Marzo 2021
Published date12 Marzo 2021
Judgement Number202100036
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 12/03/2021

N. 00036/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, proposto da Fabio Giuliani, anche in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comitato costituitosi per sostenere il referendum propositivo provinciale sul distretto biologico, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ceola e Federico Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Cavour n. 34, presso lo studio dei predetti avvocati;

contro

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer, Sabrina Azzolini e Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Giuliana Fozzer in Trento, piazza Dante n. 15, presso la sede dell’Avvocatura della Provincia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Slow Food Trentino Alto Adige - Südtirol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Scotti, Raffaele Bifulco, Paolo Pittori e Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 63 in data 15 gennaio 2021, nella parte in cui viene disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021, della procedura relativa al referendum propositivo, ai sensi della legge provinciale n. 3/2003, sul distretto biologico, già ammesso con la delibera della Commissione referendaria n. 1 del 23 dicembre 2019, e nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge provinciale n. 23/1992, non viene concluso il procedimento di indizione dei comizi referendari, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali,

con conseguente condanna del Presidente della Provincia autonoma di Trento a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del predetto referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia autonoma di Trento;

Visto l’atto di intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige – Südtirol;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” - convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 - ed in particolare l’articolo 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 33 del 4 novembre 2020;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, il consigliere Carlo Polidori e uditi gli avvocati Giovanni Ceola, Federico Fedrizzi, Giuliana Fozzer e Carlo Contaldi La Grotteria, collegati in videoconferenza, come da verbale di udienza;

Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor Fabio Giuliani - promotore, unitamente ad altri cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Trento, del referendum propositivo per il riconoscimento del territorio agricolo provinciale quale distretto biologico, al fine di tutelare la salute, l’ambiente e la biodiversità, indirizzando la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e industriale dei prodotti con sistemi di produzione biologici - con il ricorso in esame riferisce, in punto di fatto, che la Commissione referendaria con la delibera n. 1 del 23 dicembre 2019 ha ritenuto ammissibile la proposta di referendum avente il seguente quesito: «Volete che, al fine di tutelare la salute, l’ambiente e la biodiversità, la Provincia Autonoma di Trento disciplini l’istituzione su tutto il territorio agricolo provinciale di un distretto biologico, adottando iniziative legislative e provvedimenti amministrativi - nel rispetto delle competenze nazionali ed europee - finalizzati a promuovere la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e agroindustriale dei prodotti agricoli prevalentemente con i metodi biologici, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 228/2001, e compatibilmente con i distretti biologici esistenti?».

Rappresenta altresì il ricorrente che la predetta Commissione con la successiva delibera n. 2 del 28 aprile 2020 ha dichiarato regolari le 12.848 firme raccolte dal Comitato promotore del referendum e, quindi, è iniziato a decorrere il termine semestrale per l’indizione dei comizi referendari (termine previsto dall’art. 22 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3), ma contestualmente è iniziato un «inspiegabile comportamento ostruzionistico» del Presidente della Provincia nei confronti del referendum. Difatti in data 2 maggio 2020 la predetta delibera n. 2 del 2020 è stata comunicata al Presidente della Provincia, ma questi, invece di convocare il referendum in una data ricompresa nei sei mesi successivi, ha dapprima respinto l’ipotesi (pur suggerita con varie iniziative legislative) di far svolgere il referendum contemporaneamente alle elezioni comunali - in origine previste nel mese di maggio 2020, ma poi tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 a seguito dello spostamento disposto con apposita legge regionale a causa della pandemia da Covid-19 - e poi nel mese di dicembre ha presentato un emendamento alla legge finanziaria provinciale per rinviare il referendum, emendamento peraltro non ammesso in quanto estraneo alle materie legislative oggetto della legge finanziaria e rientrante in una materia (quella relativa alla disciplina del referendum) per la quale l’art. 47 dello Statuto...

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