LEGGE 24 dicembre 2012, n. 231 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Coming into Force04 Gennaio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/03/13G00002/ORIGINAL
Enactment Date24 Dicembre 2012
Published date03 Gennaio 2013
Official Gazette PublicationGU n.2 del 03-01-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Clini, Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «dell'autorizzazione integrata ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici

.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis. - (Valutazione del danno sanitario). - 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del...

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