DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136 - Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione

Coming into Force29 Maggio 2004
Published date28 Maggio 2004
Enactment Date28 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/28/004G0170/CONSOLIDATED/20200914
Official Gazette PublicationGU n.124 del 28-05-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalita';

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Validita' di contratti di lavoro

  1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

  3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalita';

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Validita' di contratti di lavoro

  1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

    3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186.

    4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri).

((1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

  1. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

  2. II personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

  3. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita' eventualmente previste dalle restanti tabelle.

  4. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

  5. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e' stato gia' valutato e promosso.

  6. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e' di sei anni.

  7. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

  8. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le modalita' di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.

  9. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita' giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

  10. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

  11. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

  12. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di. anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

  13. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con...

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