Sentenza nº 394 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2006

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione23 Novembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 394

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), dellíart. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come modificato dallíart. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61, e dellíart. 100, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dallíarticolo 1, comma 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61, promossi con ordinanze del 10 †maggio ††2004 †dal †Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 15 aprile 2004 dal Tribunale di Firenze, del 9 giugno 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 27 maggio 2004 dal Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Pescara e del 18 novembre 2004 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 690, 769, 831, 996 del registro ordinanze 2004 e al n. 231 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai numeri 33, 41, 44 e 50, prima serie speciale, dellíanno 2004 e n. 18, prima serie speciale, dellíanno 2005.

†††††††† Visti gli atti di intervento, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio dellí8 novembre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1.1. ñ Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento allíart. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), nella parte in cui, al comma 2, lettera a), numero 1), ha sostituito il terzo comma dellíart. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), stabilendo che ´chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto líautenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, Ë punito con la pena dellíammenda da 500 euro a 2.000 euroª.

Il giudice a quo premette di procedere nei confronti di persone imputate, nellíun caso (ordinanza r.o. n. 690 del 2004), del reato di cui allíart. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dallíart. 1, comma 2, della legge n. 61 del 2004; e, nellíaltro caso (ordinanza r.o. n. 831 del 2004), del reato di cui allíart. 479 del codice penale, per avere, in qualit‡ di pubblici ufficiali legittimati allíautenticazione delle sottoscrizioni, attestato falsamente líavvenuta apposizione in loro presenza delle firme di alcuni sottoscrittori di liste di candidati ad elezioni comunali e líavvenuta identificazione degli stessi a mezzo di documenti di identit‡ (fatti commessi nellíaprile 2003). In entrambi i casi il pubblico ministero aveva formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, eccependo tuttavia contestualmente líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 1 della legge n. 61 del 2004, per contrasto con il principio di eguaglianza.

Il rimettente osserva come la norma impugnata determini, in effetti, una evidente disparit‡ di trattamento fra le falsit‡ in autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di candidati, soggette alla sola pena dellíammenda, e le falsit‡ ´in atti fidefacienti suscettivi della medesima efficaciaª, punite invece come delitto e con pena detentiva dagli artt. 476 e 479 cod. pen. Tale sperequazione si rivelerebbe del tutto irragionevole: giacchÈ se, per un verso, líautenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati costituisce indubbiamente atto pubblico ai sensi dellíart. 2699 del codice civile, in quanto destinata a far prova, fino a querela di falso, di quanto in essa attestato; per un altro verso, dovrebbe con tutta evidenza escludersi che líattinenza alla materia elettorale possa attenuare il disvalore della falsit‡.

Il rimettente richiama, in proposito, la sentenza n. 84 del 1997. Con essa questa Corte ñ nel dichiarare non fondata la questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960 ñ ha rimarcato come il differente trattamento sanzionatorio della sottoscrizione di pi˘ di una dichiarazione di presentazione di candidatura, a seconda che essa abbia luogo nellíambito di elezioni amministrative o politiche, sarebbe stato difficilmente giustificabile ove fosse dipeso da una diversa valutazione in astratto della gravit‡ dei comportamenti, di per sÈ identici, piuttosto che dalla particolare tecnica utilizzata dal legislatore nella redazione della norma incriminatrice considerata. Il giudice a quo ricorda, ancora, come con la sentenza n. 403 del 1988 (recte: con líordinanza n. 433 del 1998) questa Corte abbia ritenuto ragionevole la diversa e pi˘ mite risposta sanzionatoria prefigurata dallíart. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dellíolio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) per líindebita percezione di fondi dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), rispetto a quella prevista dallíart. 640-bis cod. pen. per la truffa in erogazioni pubbliche: e ciÚ sul rilievo che le due norme incriminatrici si porrebbero in rapporto di sussidiariet‡ e non di specialit‡, essendo la prima di esse volta a sanzionare condotte (quale il mero mendacio documentale) non punibili in base alla seconda.

Considerazioni similari non sarebbero tuttavia riproponibili nel caso in esame: giacchÈ con la norma censurata il legislatore avrebbe effettuato esclusivamente una diversa valutazione in astratto della gravit‡ del falso avente ad oggetto líautenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali e di candidati, rispetto a quello sanzionato, in termini generali, dagli artt. 476 e 479 cod. pen.

La questione sarebbe infine rilevante nei giudizi a quibus, dato che gli imputati ñ soggetti esclusivamente alla pena dellíammenda in base alla nuova norma ñ nel caso in cui la stessa fosse dichiarata incostituzionale dovrebbero invece rispondere di un delitto.

1.2. ñ In entrambi i giudizi di costituzionalit‡ Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa erariale rileva come ñ alla stregua della giurisprudenza di questa Corte ñ il sindacato di costituzionalit‡ in materia di proporzione e adeguatezza delle sanzioni penali, pur ammissibile, debba essere tuttavia contenuto entro limiti rigorosi. Una violazione, sotto tale profilo, dellíart. 3 Cost. sarebbe infatti ravvisabile solo quando siano previsti trattamenti sanzionatori significativamente differenziati di fattispecie per ogni aspetto analoghe; rimane, per contro, escluso che possano assumere rilievo, in detta direzione, considerazioni soggettive inerenti allíopportunit‡ o allíutilit‡ della singola scelta legislativa, quali quelle svolte dal rimettente.

NÈ, díaltro canto, sarebbe condivisibile líassunto del giudice a quo, stando al quale tra la norma incriminatrice di cui allíart. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 e quelle degli artt. 476 e 479 cod. pen. non sarebbe configurabile un rapporto di specialit‡: giacchÈ, al contrario, la previsione punitiva in materia elettorale colpisce condotte totalmente corrispondenti ai richiamati paradigmi sanzionatori del codice penale, con il solo elemento specializzante rappresentato dalla particolare categoria di atti incisa dalla falsit‡. Trattandosi, quindi, di ´condotte ad offensivit‡ non identica in rapporto di specialit‡ª, si dovrebbe riconoscere al legislatore piena autonomia nella scelta del rispettivo trattamento sanzionatorio: e ciÚ a prescindere dai possibili margini di opinabilit‡ delle soluzioni concretamente adottate, in rapporto alla natura degli interessi coinvolti ed allíarmonia del sistema.

2.1...

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