Ordinanza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione13 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 184

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di W. C., con ordinanza del 12 gennaio 2017, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione di W. C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Federico Vianelli per W. C. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2017 (r.o. n. 23 del 2017), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato «questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., in relazione all’art. 73, comma l, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui detta norma prevede – a seguito della sentenza n. 32 dell’11 febbraio 2014 della Corte costituzionale – la pena minima edittale di otto anni in luogo di quella di sei anni introdotta con l’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2006, n. 49»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente ha premesso di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Imperia contro la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato il 22 aprile 2015 dal Giudice per l’udienza preliminare del medesimo Tribunale, con la quale l’imputato W. C. è stato condannato alle pene di legge, previa concessione delle attenuanti generiche e previa riqualificazione come fatto di «lieve entità», ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, delle originarie imputazioni ex art. 73, comma 1, dello stesso decreto;

che, come precisato dalla rimettente Corte di cassazione, il pubblico ministero ha chiesto l’annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riqualificazione del fatto come di «lieve entità», ai sensi del citato art. 73, comma 5;

che il giudice a quo considera erronea la riqualificazione del fatto operata dal giudice di prime cure, attesi il dato ponderale della sostanza detenuta, il contesto di spaccio continuato, abituale, a cadenze ravvicinate, condotto con modalità organizzate e rivolto ad un’ampia platea di clienti, tutti elementi che portano a ritenere la sussistenza dei presupposti dell’ipotesi non lieve delineata nell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990;

che da ciò il rimettente desume la rilevanza nel caso di specie delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, ciò in quanto «[g]iudica il Collegio che, in considerazione del quantitativo di stupefacente oggetto delle condotte e delle modalità e circostanze dei fatti – dunque della concreta gravità dei reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo –, pur non versandosi in casi riportabili al disposto del comma 5 dell’art. 73, si tratti nondimeno di vicende di non particolare gravità, rispetto alle quali il Giudice di merito investito del giudizio di rinvio attesterebbe l’entità della sanzione intorno al minimo edittale» della pena detentiva che la Corte di cassazione ritiene non conforme al dettato costituzionale;

che, secondo la Corte di cassazione, il minimo edittale della pena detentiva di otto anni di reclusione, costituendo non il frutto di una scelta legislativa, ma il risultato in malam partem di una sentenza della Corte costituzionale, violerebbe il principio della riserva di legge di cui all’art. 25 Cost.;

che, in...

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