IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere effettivi i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Dal 1 gennaio 1987 la partecipazione all'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'elio di oliva (Age Control S.p.a.) e' riservata a soggetti pubblici.
Nell'assolvimento dei compiti assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985 e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, di quest'ultimo regolamento, gli agenti dell'Age Control esercitano i poteri connessi alla loro qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri Si applicano le disposizioni degli articoli 4 quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
L'Agenzia e' regolata dalle norme sulle societa' per azioni; il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti e' disciplinato dalle norme di diritto privato e si applica il trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il settore industriale.