DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010 - Indirizzi operativi per l''impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita'' svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera. (10A06823)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»; ed in particolare gli articoli 11 e 18;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli enti locali;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 108, comma 1, lettera a), punto 7, che stabilisce che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;

Visti gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo», adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 che:

all'art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l'Autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione;

all'art. 3, lettera a), individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata la necessita' di disciplinare, in linea con le vigenti disposizioni, le modalita' di impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' marittime sottoposte a tutela del Corpo delle capitanerie di porto, al fine di favorire - ottimizzandone i risultati - un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una migliore prestazione dei servizi resi alla collettivita', soprattutto in contesti operativi nei quali e' possibile promuovere attivita' coordinate;

Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dover dettare una disciplina di riferimento per l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione della specifica attitudine professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime organizzazioni;

Tenuto conto dell'esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attivita' di protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo alle attivita' addestrative in ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e della necessita' di precisare che negli ambiti territoriali di operativita' dei predetti accordi e intese si applicano le specifiche procedure e modalita' operative in essi concordati;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 6 maggio 2010;

E m a n a la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita' svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera.

Art. 1

Generalita'

  1. Nell'esercizio delle attivita' connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorita' marittime - in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative - possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attivita' rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art. 2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone fatta richiesta, per il tramite dell'autorita' regionale di protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute ai fini dello svolgimento delle suddette attivita'.

    Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorita' marittima, d'intesa con la competente Regione/Provincia autonoma, anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le quali, in ambito regionale, e' richiesto il supporto del volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite...

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