ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343
All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,", sono inserire le seguenti: "e successive modificazioni,";
alla lettera c), dopo le parole: "difesa civile,", sono inserite le seguenti: "politiche di";
alla lettera e), sono soppresse le seguenti parole: "del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,";
alla lettera f), sono soppresse le seguenti parole: "del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,";
e' soppressa la lettera g).
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). - 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".
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Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
All'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I riferimenti ai Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'intemo delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.".
L'articolo 4 e' soppresso.
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro" sono inserite le seguenti: "dell'interno"; dopo la parola: "delegato," sono inserite le seguenti: "determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile," e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le nome per la composizione e il funzionamento del Comitato.";
al comma 2, dopo le parole: "Il presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro" sono inserite le seguenti: "dell'interno";
al comma 3, sono soppresse le parole: "il Servizio idrografico e mareografico,";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento...