LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Coming into Force01 Dicembre 2000
Published date30 Novembre 2000
Enactment Date21 Novembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/30/000G0402/CONSOLIDATED/20200716
Official Gazette PublicationGU n.280 del 30-11-2000
Capo I PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' e principi)

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione, informazione ed educazione ambientale.

  3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art 2.

(Definizione)

  1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art 3.

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione

delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

  1. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

  2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

    b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

    c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie

    di vegetazione prevalenti;

    d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

    e) gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e sinottica;

    f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo

    di cui alle lettere c) e d);

    g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

    h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva

    contro gli incendi boschivi;

    i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di

    approvvigionamento idrico;

    l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del

    proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato

    rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attivita' informative;

    o) la previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel piano stesso.

  3. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

  4. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.

Art 3.

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione

delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, . . . del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

  1. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

  2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

    b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

    c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie

    di vegetazione prevalenti;

    d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

    e) gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e sinottica;

    f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo

    di cui alle lettere c) e d);

    g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

    h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva

    contro gli incendi boschivi;

    i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di

    approvvigionamento idrico;

    l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del

    proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato

    rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attivita' informative;

    o) la previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel piano stesso.

  3. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, . . . del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

  4. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.

Art 4.

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

  1. L'attivita' di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

  2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

  3. Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono...

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