DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile

Coming into Force10 Settembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/09/10/001G0403/CONSOLIDATED/20180122
Published date10 Settembre 2001
Enactment Date07 Settembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.210 del 10-09-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non e' ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

Considerata la necessita' di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia di protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";

  2. all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";

  3. il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti

    spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare

    costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e

    funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine

    e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e

    prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del

    Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,

    cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";

  4. all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,

    ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto

    legislativo";

  5. gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati; f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

    300, intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;

  6. all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico

    e mareografico".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non e' ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

Considerata la necessita' di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia di protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";

  2. all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";

  3. il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti

    spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare

    costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e

    funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine

    e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di

    protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche

    competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri,

    tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e

    soccorso pubblico.";

  4. all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: " , ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,

    ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto

    legislativo";

  5. gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 . . . sono abrogati;

  6. il capo IV del titolo V . . . intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;

  7. LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401 .

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non e' ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

Considerata la necessita' di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia di protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";

  2. all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";

  3. il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti

    spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare

    costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e

    funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine

    e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione

    civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in

    materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei

    diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso

    pubblico.";

  4. all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: " , ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile,

    ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto

    legislativo"; e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;

  5. il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;

  6. LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401. 2

Art 2.

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

  1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT