DECRETO 29 luglio 1998, n. 317 - Regolamento recante norme per la disciplina delle modalita' e dei termini del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Corpo della Guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visti gli articoli 3, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'attuazione dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n.

189, recante il regolamento di amministrazione della Guardia di finanza; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno; Ritenuta la necessita' di stabilire i termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati dell'attivita' svolta dagli ufficiali di livello dirigenziale non generale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-3863 del 13 luglio 1998);

Adotta il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il Ministro delle finanze effettua, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la verifica dei risultati dell'attivita' svolta dagli ufficiali di grado equiparato alle qualifiche dirigenziali preposti a comandi, enti, uffici e servizi del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei dirigenti generali.

  2. Per la verifica periodica della corretta ed economica gestione delle risorse, della realizzazione degli obiettivi nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, il Ministro, avvalendosi anche del Comandante generale della Guardia di finanza: a) determina annualmente i parametri di riferimento del controllo; b) stabilisce i termini e le modalita' delle operazioni di verifica; c) accerta la rispondenza dell'attivita' di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni; d) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e valuta eventuali connesse responsabilita' a carico dei dirigenti, promuovendo le conseguenti iniziative anche di natura organizzativa e procedurale.

    Art. 2.

  3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di verifica, il Comandante generale presenta al Ministro delle finanze relazioni quadrimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai dirigenti del Corpo della Guardia di finanza nonche', entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attivita' svolta dagli uffici di livello dirigenziale nell'anno precedente.

    Art. 3.

  4. Al comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, le parole "organi centrali e periferici, civili e militari, del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "organi centrali e periferici civili del Ministero delle finanze".

  5. Dopo il comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Per le medesime finalita' il servizio centrale del S.In.Co.

    puo' richiedere al Comando generale della Guardia di finanza gli atti o le informazioni, non coperte da segreto istruttorio, necessarie alla propria attivita'".

  6. L'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, e' abrogato.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 29 luglio 1998

    Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick

    Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 232

    N O T E

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza".

    - Il testo degli articoli 3, 14, 17 e 20 del D.Lgs.

    3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo.

    Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

  7. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

  8. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

  9. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".

    "Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

  10. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

    Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di...

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