DECRETO 14 dicembre 1998 - Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso variabile, decennali, con godimento 1 gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, seconda tranche

DECRETO 14 dicembre 1998.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso variabile, decennali, con godimento 1 gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che: al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalle predette disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689 miliardi; il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996; Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare: l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto...

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