IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia; EMANA
il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Definizioni)
Nel presente decreto si intendono per:
"Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
"strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
"tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
"valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonche' l'ecu;
"lira": la lira italiana;
"Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive modifiche e integrazioni;
"periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
"Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
"ridenominazione": la modifica dell'unita' nella quale e' espresso l'importo di un debito in essere da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro;
"titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
"banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
"societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
"imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
"documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
"moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
"elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita' e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
"attivita', passivita' e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche' le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
"organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le societa' di investimento a capitale variabile;
"societa' di gestione accentrata": societa' avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
"societa' quotata": societa' emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
"fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.