DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213 - Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

Coming into Force09 Luglio 1998
Enactment Date24 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/08/098G0261/CONSOLIDATED/20151111
Published date08 Luglio 1998
Official Gazette PublicationGU n.157 del 08-07-1998 - Suppl. Ordinario n. 116
TITOLO I DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia; EMANA

il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Definizioni)

  1. Nel presente decreto si intendono per:

  1. "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;

  2. "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

  3. "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;

  4. "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonche' l'ecu;

  5. "lira": la lira italiana;

  6. "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive modifiche e integrazioni;

  7. "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;

  8. "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

  9. "ridenominazione": la modifica dell'unita' nella quale e' espresso l'importo di un debito in essere da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro;

  10. "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  11. "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

  12. "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

  13. "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

  14. "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;

  15. "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

  16. "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita' e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;

  17. "attivita', passivita' e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche' le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;

  18. "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le societa' di investimento a capitale variabile;

  19. "societa' di gestione accentrata": societa' avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

  20. "societa' quotata": societa' emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;

  21. "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI
Art 2.

Articolo 2 (Parametri di indicizzazione)

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.

  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.

  3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.

  4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.

  5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.

Art 3.

Articolo 3 (Calcoli intermedi)

  1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

    1. cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di...

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