LEGGE 17 dicembre 1997, n. 433 - Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO

Coming into Force03 Gennaio 1998
Enactment Date17 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/19/097G0467/ORIGINAL
Published date19 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.295 del 19-12-1997
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Delega al Governo

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.

  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

  5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti

del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 2.

Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

  1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

  1. continuita' degli strumenti e dei rapporti giuridici;

  2. principio della neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

  3. piena informativa delle regole della transizione;

  4. previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

  5. per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

  6. previsione della possibilita' di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;

  7. ...

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