LEGGE 10 febbraio 1996, n. 53 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto

Coming into Force13 Febbraio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/02/12/096G0060/ORIGINAL
Published date12 Febbraio 1996
Enactment Date10 Febbraio 1996
Official Gazette PublicationGU n.35 del 12-02-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: DINI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13

DICEMBRE 1995, N. 526.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta). - 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste nonche' i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono piu' imposte o annualita', ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda...

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